FAQ
Gli esperti e consulenti dell'Unione risponderanno qui alle domande più frequenti.
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Affari legali e relazioni sindacali
1. Quando è consentito il cambio di un prodotto acquistato in negozio?
Quando un prodotto viene acquistato in negozio ed è privo di vizi, non sussiste alcun diritto al cambio. Rimane discrezione del commerciante cambiare o accettare la restituzione del prodotto come segno di cortesia. Si tratta quindi di un gesto volontario da parte del commerciante.
Anche se dal punto di vista legale non sussiste quindi un obbligo da parte del commerciante al cambio dei prodotti, molti commercianti - soprattutto durante il periodo natalizio - offrono comunque la possibilità di cambiare i prodotti acquistati. Se tale possibilità viene pubblicizzata oppure offerta in negozio, allora il commerciante si impegna espressamente a concederla. Possono essere previsti alcuni limiti: ad es. può essere escluso il cambio di prodotti scontati. In caso di limitazioni dovrà essere esposto un avviso chiaramente visibile in negozio o la limitazione potrà anche essere segnata sullo scontrino.
Anche se dal punto di vista legale non sussiste quindi un obbligo da parte del commerciante al cambio dei prodotti, molti commercianti - soprattutto durante il periodo natalizio - offrono comunque la possibilità di cambiare i prodotti acquistati. Se tale possibilità viene pubblicizzata oppure offerta in negozio, allora il commerciante si impegna espressamente a concederla. Possono essere previsti alcuni limiti: ad es. può essere escluso il cambio di prodotti scontati. In caso di limitazioni dovrà essere esposto un avviso chiaramente visibile in negozio o la limitazione potrà anche essere segnata sullo scontrino.
2. Buono o rimborso del prezzo d’acquisto?
La possibilità di concedere il cambio dei prodotti acquistati in negozio è un’azione volontaria del commerciante; pertanto, quest’ultimo è libero di scegliere se rimborsare al cliente la somma di denaro o di emettere un buono pari all’importo d’acquisto. Anche in questo caso vale quanto segue: le condizioni devono essere comunicate chiaramente al cliente in anticipo
3. Come funziona il cambio di prodotti acquistati tramite e-commerce?
La situazione è diversa nel caso della vendita di prodotti a distanza tramite e-commerce. In questo caso all’acquirente (consumatore finale) deve essere concesso un diritto di recesso. Il Codice del Consumo prevede un diritto di recesso da esercitare entro 14 giorni dal ricevimento del prodotto e quindi di restituire il prodotto, senza dover motivare la decisione. Il venditore è obbligato a concedere tale diritto e deve rimborsare al cliente l’intero prezzo d’acquisto.
Tuttavia, ci sono alcuni prodotti per i quali il diritto di recesso è escluso. Si tratta ad es. di prodotti che rischiano di deteriorarsi rapidamente e prodotti personalizzati.
Tuttavia, ci sono alcuni prodotti per i quali il diritto di recesso è escluso. Si tratta ad es. di prodotti che rischiano di deteriorarsi rapidamente e prodotti personalizzati.
4. Quanti giorni prima dell’inizio di una vendita straordinaria si possono apporre manifesti, volantini pubblicitari e preparare i cartellini dei prezzi?
I preparativi nei locali commerciali e nelle vetrine, così come l'esposizione dei nuovi cartelli dei prezzi, possono iniziare due giorni lavorativi prima dell'inizio delle vendite straordinarie, a condizione che la data di inizio della rispettiva vendita sia chiaramente indicata e annunciata pubblicamente.
Convenzioni
1. Cos’è una convenzione?
Una convenzione è un accordo speciale che offre agli associati dell'Unione la possibilità di ottenere sconti o vantaggi nell'acquisto di beni e servizi.
Gli associati possono beneficiare di due tipi di convenzioni:
Gli associati possono beneficiare di due tipi di convenzioni:
- Convenzioni locali dell’Unione: stipulate prevalentemente con aziende locali in Alto Adige.
- Convenzioni nazionali Confcommercio: valide su tutto il territorio nazionale. L'Unione può avvalersi di queste convenzioni grazie alla sua appartenenza a Confcommercio, il principale ente di rappresentanza delle imprese di turismo, commercio e servizi in Italia. Questa collaborazione permette agli associati di accedere a un'ampia rete di vantaggi e servizi a livello nazionale.
2. Chi può beneficiare delle convenzioni?
Le convenzioni possono essere utilizzate da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Quali settori coprono le convenzioni?
Le convenzioni coprono un'ampia gamma di settori, tra cui:
- Servizi energetici: convenzione con Alperia.
- Musica d’ambiente: convenzioni nazionali con SIAE e SCF.
- Acquisto e noleggio di autoveicoli.
4. Dove posso trovare le convenzioni attive?
- Convenzioni locali: disponibili sul sito dell’Unione all’indirizzo www.hds-bz.it/convenzioni.
- Convenzioni nazionali Confcommercio: consultabili sulla piattaforma Confcommercio, nella sezione "Convenzioni", all’indirizzo www.associati.confcommercio.it.
5. Come posso usufruire delle convenzioni?
Per accedere ai vantaggi delle convenzioni, segui le istruzioni specificate nella descrizione di ciascuna convenzione e, se richiesto, presenta la tessera associativa Confcommercio.
6. Come posso ottenere la tessera associativa Confcommercio?
La tessera associativa Confcommercio viene inviata in formato PDF dall’Unione dopo il pagamento della quota associativa annuale.
Dal primo aprile è disponibile anche in formato digitale:
La tua tessera è sempre disponibile nella tua area riservata "MIA Unione".
Dal primo aprile è disponibile anche in formato digitale:
- Visita il sito www.associati.confcommercio.it.
- Scarica la tessera digitale dalla sezione "Tessera".
- Salvala nel wallet iOS o su Google Play per Android.
La tua tessera è sempre disponibile nella tua area riservata "MIA Unione".
7. Posso usufruire di più convenzioni contemporaneamente?
Sì, puoi utilizzare tutte le convenzioni disponibili senza alcuna limitazione.
8. Le convenzioni hanno una scadenza?
Sì, ogni convenzione ha una durata specifica, che può variare.
È importante consultare periodicamente il sito dell’Unione e quello di Confcommercio per essere sempre aggiornati sulle nuove convenzioni e sulle scadenze di quelle già esistenti.
È importante consultare periodicamente il sito dell’Unione e quello di Confcommercio per essere sempre aggiornati sulle nuove convenzioni e sulle scadenze di quelle già esistenti.
9. La mia azienda può stipulare una convenzione con l’Unione? A chi mi posso rivolgere?
L’Unione è sempre aperta a nuove collaborazioni con fornitori di beni e servizi.
Per proporre una convenzione, contattaci via email a convenzioni@unione-bz.it.
Per proporre una convenzione, contattaci via email a convenzioni@unione-bz.it.