Stai al passo
Le principali novità
Obblighi formativi
Estesi anche al datore di lavoro (16 ore), anche senza funzione RSPP.
Ruolo del Preposto
Rafforzato come figura chiave tra gestione e operatività.
Utilizzo di metodologie attive
- Lavori di gruppo, casi studio, simulazioni.
- Utilizzo di realtà virtuale e gamification.
- Break formativi: sessioni brevi da 15-30 minuti direttamente sul luogo di lavoro.
Modalità di erogazione
- Videoconferenza sincrona equiparata alla presenza fisica (salvo per l’addestramento pratico).
- E-learning consentito con eccezioni: non valido per corsi destinati a preposti, spazi confinati, attrezzature (ai sensi dell’art. 73, co. 5, D.Lgs.81/2008).
Percorsi formativi aggiornati (in fase di applicazione)
- Lavoratori: confermati i corsi base (4+4/8/12 ore); aggiornamento ogni 5 anni (6 ore).
- Preposti: corso integrativo portato a 12 ore; aggiornamento biennale.
- Dirigenti: corso base ridotto da 16 a 12 ore; introdotto modulo “cantieri” da 6 ore.
- Datori di lavoro: obbligo di corso da 16 ore (+ moduli aggiuntivi, per esempio un modulo comune da 8 ore, se RSPP).
Figure specialistiche e abilitazioni
- RSPP/ASPP: specificati criteri e modalità di verifica.
- Spazi confinati: introdotto nuovo corso da 12 ore con parte pratica obbligatoria.
- Attrezzature: ampliato l’elenco (inclusi carro raccogli-frutta, caricatori, carriponte).
- Verifiche finali obbligatorie: almeno il 70% del compito deve essere corretto per il superamento.
| Corso di formazione | Presenza fisica | Video conferenza sincrona | E-learning |
| Lavoratori: formazione generale | Consentita | Consentita | Consentita |
| Formazione specifica | Consentita |
Consentita | Consentita solo per basso rischio |
| Preposti | Consentita |
Consentita | Non consentita |
| Dirigenti | Consentita |
Consentita | Consentita |
| Datore di lavoro | Consentita | Consentita | Consentita |
| Datore di lavoro/RSPP | Consentita |
Consentita | Non consentita |
| RSPP/ASPP | Consentita | Consentita | Consentita solo per il modulo A |
| Coordinatore per la sicurezza | Consentita | Consentita | Consentita solo per il modulo giuridico |
| Ambienti confinati o sospetti di inquinamento | Consentita | Non consentita | Non consentita |
| Attrezzature ai sensi dell’art. 73, co. 5, D.Lgs. 81/2008 |
Consentita | Non consentita | Non consentita |
| Corso di aggiornamento | Corso di aggiornamento | Presenza fisica | Video conferenza sincrona | E-Learning |
| Lavoratori: Formazione specifica | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Preposti | Consentita | Consentita | Consentita | Non consentita |
| Dirigenti | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Datore di lavoro | Consentita | Consentita |
Consentita | Consentita |
| Datore di lavoro/RSPP | Consentita | Consentita |
Consentita | Consentita |
| RSPP/ASPP | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Coordinatore per la sicurezza | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Ambienti confinati o sospetti di inquinamento | Non consentita | Non consentita | Non consentita | Non consentita |
| Attrezzature ai sensi dell’art. 73, co. 5, D.Lgs. 81/2008 | Non consentita | Non consentita | Non consentita | Non consentita |
> Novità: addestramento
L’Accordo Stato-Regioni conferma quanto previsto dalla Legge n. 215/2021 e dall’art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, chiarendo in modo più puntuale in cosa consista l’attività di addestramento, da intendersi come “aggiuntiva” all’attività di formazione.
La norma prevede espressamente che i relativi interventi debbano essere formalizzati in un apposito registro, che potrà essere tenuto su supporto informatico.
> Novità: break formativi
L’intero percorso formativo dovrà tenere conto delle esigenze della “vita professionale reale”, attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche attive come:
• lavori di gruppo
• analisi di casi di studio
• simulazioni
• realtà aumentata e virtuale
• uso di simulatori (virtuali o fisici)
• tecniche di gamification.
La formazione non sarà più generica, ma strettamente legata alle specifiche mansioni ed attività lavorative. L’obiettivo è sviluppare:
• capacità di agire in contesti concreti
• abilità nella risoluzione di problemi
• comprensione degli aspetti relazionali legati al proprio ruolo.
L’Accordo introduce inoltre i break formativi, momenti di formazione on the job e corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l’utilizzo di specifici spazi di lavoro e attrezzatture specifiche.
I break formativi sono finalizzati a garantire un aggiornamento continuo sui rischi legati alla mansione, all’ambiente di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione.
> Corsi per lavoratori, preposti e dirigenti
Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce importanti novità rispetto al precedente. In particolare, non è più prevista la possibilità per le imprese di completare la formazione sulla sicurezza dei lavoratori neo-assunti entro 60 giorni dall’assunzione.
Pertanto, qualora il neo-assunto risulti privo di formazione specifica per la categoria ed i rischi presenti in azienda, l’impresa è tenuta ad erogare la formazione (e, ove previsto, l’addestramento specifico) secondo le previsioni dell’art 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, e cioè in occasione:
• della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
• del trasferimento o cambiamento di mansioni;
• dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
Pertanto, prima di adibire il nuovo assunto a mansioni specifiche, è necessario verificare che sia adeguatamente formato ed addestrato in materia di sicurezza.
Classi di rischio
Le classi di rischio continuano ad essere identificate in base al codice ATECO 2007 a cui appartiene l’azienda, in modo del tutto analogo a quanto previsto dall’Accordo del 21/12/2011.
Formazione per Preposti - Novità
• Durata minima del corso: 12 ore (invece di 8 ore).
• Aggiornamento ogni 2 anni (invece di ogni 5 anni) per una durata minima di 6 ore.
• Modalità consentite: no e-learning, sì videoconferenza sincrona.
• I preposti che hanno completato il corso base o l’ultimo aggiornamento da più di 2 anni devono effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni (dal 24 maggio 2025).
Formazione per Dirigenti - Novità
• La durata del corso si riduce da 16 ore a 12 ore.
• È previsto un modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie operanti in cantieri temporanei e mobili, in conformità all’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008.
> Disposizioni transitorie
In fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni (quindi entro il 23 maggio 2026), è consentita l’attivazione dei corsi previsti dagli accordi Stato-Regioni abrogati, vigenti prima del nuovo Accordo.
I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione per datori di lavoro del nuovo Accordo Stato-Regioni in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo (quindi entro il 23 maggio 2027). I corsi di formazione per datore di lavoro già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al nuovo Accordo Stato-Regioni, sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Per quanto riguarda i preposti, qualora il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni (ovvero dal 24 maggio 2025), l’obbligo di aggiornamento dovrà essere assolto entro 12 mesi da tale data.
> Art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 - Nuovo accorso Stato-Regioni
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