FAQ
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Affari legali e relazioni sindacali
1. Quando è consentito il cambio di un prodotto acquistato in negozio?
Quando un prodotto viene acquistato in negozio ed è privo di vizi, non sussiste alcun diritto al cambio. Rimane discrezione del commerciante cambiare o accettare la restituzione del prodotto come segno di cortesia. Si tratta quindi di un gesto volontario da parte del commerciante.
Anche se dal punto di vista legale non sussiste quindi un obbligo da parte del commerciante al cambio dei prodotti, molti commercianti - soprattutto durante il periodo natalizio - offrono comunque la possibilità di cambiare i prodotti acquistati. Se tale possibilità viene pubblicizzata oppure offerta in negozio, allora il commerciante si impegna espressamente a concederla. Possono essere previsti alcuni limiti: ad es. può essere escluso il cambio di prodotti scontati. In caso di limitazioni dovrà essere esposto un avviso chiaramente visibile in negozio o la limitazione potrà anche essere segnata sullo scontrino.
Anche se dal punto di vista legale non sussiste quindi un obbligo da parte del commerciante al cambio dei prodotti, molti commercianti - soprattutto durante il periodo natalizio - offrono comunque la possibilità di cambiare i prodotti acquistati. Se tale possibilità viene pubblicizzata oppure offerta in negozio, allora il commerciante si impegna espressamente a concederla. Possono essere previsti alcuni limiti: ad es. può essere escluso il cambio di prodotti scontati. In caso di limitazioni dovrà essere esposto un avviso chiaramente visibile in negozio o la limitazione potrà anche essere segnata sullo scontrino.
2. Buono o rimborso del prezzo d’acquisto?
La possibilità di concedere il cambio dei prodotti acquistati in negozio è un’azione volontaria del commerciante; pertanto, quest’ultimo è libero di scegliere se rimborsare al cliente la somma di denaro o di emettere un buono pari all’importo d’acquisto. Anche in questo caso vale quanto segue: le condizioni devono essere comunicate chiaramente al cliente in anticipo
3. Come funziona il cambio di prodotti acquistati tramite e-commerce?
La situazione è diversa nel caso della vendita di prodotti a distanza tramite e-commerce. In questo caso all’acquirente (consumatore finale) deve essere concesso un diritto di recesso. Il Codice del Consumo prevede un diritto di recesso da esercitare entro 14 giorni dal ricevimento del prodotto e quindi di restituire il prodotto, senza dover motivare la decisione. Il venditore è obbligato a concedere tale diritto e deve rimborsare al cliente l’intero prezzo d’acquisto.
Tuttavia, ci sono alcuni prodotti per i quali il diritto di recesso è escluso. Si tratta ad es. di prodotti che rischiano di deteriorarsi rapidamente e prodotti personalizzati.
Tuttavia, ci sono alcuni prodotti per i quali il diritto di recesso è escluso. Si tratta ad es. di prodotti che rischiano di deteriorarsi rapidamente e prodotti personalizzati.
4. Quanti giorni prima dell’inizio di una vendita straordinaria si possono apporre manifesti, volantini pubblicitari e preparare i cartellini dei prezzi?
I preparativi nei locali commerciali e nelle vetrine, così come l'esposizione dei nuovi cartelli dei prezzi, possono iniziare due giorni lavorativi prima dell'inizio delle vendite straordinarie, a condizione che la data di inizio della rispettiva vendita sia chiaramente indicata e annunciata pubblicamente.
Controlli di sicurezza pubblici esercizi e locali pubblico spettacolo [15.01.2026]
1) Gli eventi musicali o danzanti occasionali in un bar o ristorante richiedono autorizzazioni amministrative ulteriori?
Secondo il Ministero dell’Interno (Nota Min. Interno del 21.02.2013 e del 9.05.2024), gli spettacoli e/o intrattenimenti musicali e/o danzanti organizzati occasionalmente, quindi con cadenza saltuaria e non ricorrente, senza trasformare il locale in pubblico spettacolo (ad es. senza allestimenti scenici, pagamento di biglietto, richiamo di ampio pubblico oltre la normale attività di somministrazione), sono da considerare attività accessorie.
Pertanto, sono esenti dal sistema autorizzatorio degli artt. 68, 69 e 80 TULPS e possono essere liberamente organizzati in un pubblico esercizio abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande, e che sia quindi in possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 86 del TULPS.
Pertanto, sono esenti dal sistema autorizzatorio degli artt. 68, 69 e 80 TULPS e possono essere liberamente organizzati in un pubblico esercizio abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande, e che sia quindi in possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 86 del TULPS.
2) In quale categoria rientra un ristorante con capienza di circa 200 persone che organizza tutti i giovedì una serata karaoke con il coinvolgimento attivo dei clienti? Quali sono, in concreto, gli adempimenti amministrativi e autorizzativi che il titolare del ristorante è tenuto a rispettare?
L’attività indicata sembrerebbe rientrare nella disciplina degli spettacoli o intrattenimenti di cui agli articoli 68 e 69 TULPS, in quanto trattenimento ricorrente e programmato, con coinvolgimento attivo del pubblico.
Quanto nello specifico al karaoke, è possibile fare riferimento al D.M. 19 agosto 1996 – recante le regole tecniche verticali applicabili ai locali di pubblico spettacolo – che esclude dal proprio campo di applicazione i locali con apparecchio musicale «karaoke», a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all’espletamento delle esibizioni canore ed all’accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone.
Nel caso tali condizioni di “accessorietà” non siano presenti (es. sala con capienza superiore a 100), il titolare è tenuto a rispettare i seguenti adempimenti:
• Licenza di pubblico spettacolo (artt. 68 o 69 TULPS), rilasciata dal SUAP entro 30 giorni con regime di silenzio-assenso (Allegato I, pto 63 DPR n. 407/1994). È possibile ricorrere alla SCIA ex art. 19 Legge n. 241/1990 solo se l’evento non supera i 200 partecipanti e termina entro le ore 24;
• Nulla osta agibilità locali ex art. 80 TULPS: per locali con capienza pari o inferiore a 200 persone, la verifica della Commissione di vigilanza è sostituita da una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato ex art. 141, comma 2 RD n. 635/1940;
• Obblighi di prevenzione incendi: l’attività può rientrare nell’ambito del DPR n. 151/2011 per i locali di trattenimento con capienza superiore a 100 persone, con conseguente necessità di presentare la SCIA antincendio e rispettare le misure del Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015);
• Obbligo di adozione di un Piano di emergenza ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 2 settembre 2021, poiché si tratta di luogo di lavoro aperto al pubblico con presenza contemporanea superiore a 50 persone.
Quanto nello specifico al karaoke, è possibile fare riferimento al D.M. 19 agosto 1996 – recante le regole tecniche verticali applicabili ai locali di pubblico spettacolo – che esclude dal proprio campo di applicazione i locali con apparecchio musicale «karaoke», a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all’espletamento delle esibizioni canore ed all’accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone.
Nel caso tali condizioni di “accessorietà” non siano presenti (es. sala con capienza superiore a 100), il titolare è tenuto a rispettare i seguenti adempimenti:
• Licenza di pubblico spettacolo (artt. 68 o 69 TULPS), rilasciata dal SUAP entro 30 giorni con regime di silenzio-assenso (Allegato I, pto 63 DPR n. 407/1994). È possibile ricorrere alla SCIA ex art. 19 Legge n. 241/1990 solo se l’evento non supera i 200 partecipanti e termina entro le ore 24;
• Nulla osta agibilità locali ex art. 80 TULPS: per locali con capienza pari o inferiore a 200 persone, la verifica della Commissione di vigilanza è sostituita da una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato ex art. 141, comma 2 RD n. 635/1940;
• Obblighi di prevenzione incendi: l’attività può rientrare nell’ambito del DPR n. 151/2011 per i locali di trattenimento con capienza superiore a 100 persone, con conseguente necessità di presentare la SCIA antincendio e rispettare le misure del Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015);
• Obbligo di adozione di un Piano di emergenza ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 2 settembre 2021, poiché si tratta di luogo di lavoro aperto al pubblico con presenza contemporanea superiore a 50 persone.
3) In cosa consiste il nulla osta di agibilità ex art. 80 TULPS?
La norma esige – ai fini della concessione di una licenza di pubblica sicurezza per l’avvio di un’attività di pubblico spettacolo o trattenimento – la verifica da parte di una Commissione tecnica circa la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Di regola la Commissione di vigilanza è comunale (art. 141-bis R.D. n. 635/1940), ma per i locali con capienza superiore a 5.000 è invece prescritta la verifica della Commissione di vigilanza provinciale (art. 142 R.D. n. 635/1940), mentre il progetto relativo alla costruzione o al rinnovo sostanziale di un locale di pubblico spettacolo deve essere sempre presentato al Prefetto per l’approvazione, che decide sentita la Commissione di vigilanza (art. 143 R.D. n. 635/1940).
È importante sottolineare che in nessun caso il parere della Commissione di vigilanza può essere sostituito da SCIA, poiché costituisce valutazione tecnica discrezionale (Parere Min. Int. n. 557/PAS/U/003625/13500.A del 27.2.2014).
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di vigilanza, sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno (art. 141, comma 2 R.D. n. 635/1940).
Di regola la Commissione di vigilanza è comunale (art. 141-bis R.D. n. 635/1940), ma per i locali con capienza superiore a 5.000 è invece prescritta la verifica della Commissione di vigilanza provinciale (art. 142 R.D. n. 635/1940), mentre il progetto relativo alla costruzione o al rinnovo sostanziale di un locale di pubblico spettacolo deve essere sempre presentato al Prefetto per l’approvazione, che decide sentita la Commissione di vigilanza (art. 143 R.D. n. 635/1940).
È importante sottolineare che in nessun caso il parere della Commissione di vigilanza può essere sostituito da SCIA, poiché costituisce valutazione tecnica discrezionale (Parere Min. Int. n. 557/PAS/U/003625/13500.A del 27.2.2014).
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di vigilanza, sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno (art. 141, comma 2 R.D. n. 635/1940).
4) Nel caso in cui ricorra la possibilità della semplificazione amministrazione (da licenza a SCIA) per spettacoli/intrattenimenti musicali con ballo che finiscono entro la mezza notte e con meno di 200 persone, è comunque obbligatoria la licenza di agibilità ex art. 80 TULPS?
Occorre premettere che lo svolgimento di attività di intrattenimento o spettacolo musicale o danzante svolte con caratteristiche tali da renderle prevalenti rispetto a un’eventuale ulteriore attività (ad. es quella di somministrazione di alimenti e bevande), richiedono il rilascio delle licenze di pubblica sicurezza ex art. 68 o 69 TULPS e la licenza di agibilità ex art. 80 TULPS.
Sia l’art. 68 che l’art. 69 del TULPS prevedono un regime amministrativo semplificato (SCIA) per eventi fino a 200 partecipanti, che si svolgano entro le ore 24 dello stesso giorno. Anche in questo caso, tuttavia, resta fermo l’accertamento di sicurezza (agibilità) ex art. 80 TULPS. Sul punto cfr. Parere Min. Int. n. 557/PAS/U/003625/13500.A del 27.2.2014 secondo cui “la disciplina generale della s.c.i.a. non prevede il superamento del regime dei requisiti e dei presupposti per il legittimo esercizio dell’attività prima sottoposta ad autorizzazione, bensì lo spostamento dei controlli dell’amministrazione competente ad un momento successivo all’avvio dell’attività medesima (anziché precedente). […] È evidente, perciò, che tale segnalazione deve essere corredata dalla documentazione normalmente richiesta per il rilascio della licenza”.
Nel caso in questione, trattandosi di locali con capienza inferiore alle 200 persone, il parere della Commissione di vigilanza è sostituito da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri ex art. 141, comma 2 R.D. n. 635/1940.
Sia l’art. 68 che l’art. 69 del TULPS prevedono un regime amministrativo semplificato (SCIA) per eventi fino a 200 partecipanti, che si svolgano entro le ore 24 dello stesso giorno. Anche in questo caso, tuttavia, resta fermo l’accertamento di sicurezza (agibilità) ex art. 80 TULPS. Sul punto cfr. Parere Min. Int. n. 557/PAS/U/003625/13500.A del 27.2.2014 secondo cui “la disciplina generale della s.c.i.a. non prevede il superamento del regime dei requisiti e dei presupposti per il legittimo esercizio dell’attività prima sottoposta ad autorizzazione, bensì lo spostamento dei controlli dell’amministrazione competente ad un momento successivo all’avvio dell’attività medesima (anziché precedente). […] È evidente, perciò, che tale segnalazione deve essere corredata dalla documentazione normalmente richiesta per il rilascio della licenza”.
Nel caso in questione, trattandosi di locali con capienza inferiore alle 200 persone, il parere della Commissione di vigilanza è sostituito da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri ex art. 141, comma 2 R.D. n. 635/1940.
5) In quali casi bar e ristoranti sono obbligati ad adottare un Piano d’emergenza antincendio? Quali sono le sanzioni previste in caso di inadempimento?
Un bar o ristorante è obbligato ad adottare un Piano di emergenza antincendio quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 2, comma 2, del D.M. 2 settembre 2021, ossia:
• luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
• luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
• luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (es. bar e ristoranti con attività di intrattenimento non occasionale con capienza superiore a 100).
In tali casi il Piano costituisce parte integrante della gestione dell’emergenza prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare dagli articoli 43 e 46.
L’omessa predisposizione del Piano comporta le sanzioni stabilite dall’art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, vale a dire: arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
• luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
• luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
• luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (es. bar e ristoranti con attività di intrattenimento non occasionale con capienza superiore a 100).
In tali casi il Piano costituisce parte integrante della gestione dell’emergenza prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare dagli articoli 43 e 46.
L’omessa predisposizione del Piano comporta le sanzioni stabilite dall’art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, vale a dire: arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
6) Se un ristorante o un bar ha una superficie lorda superiore ai 400 mq ma non svolge attività di intrattenimento è comunque tenuto ad adottare la normativa anticendio di cui al D.M. 3 agosto 2015?
Tutti i bar e ristoranti sono tenuti ad adottare misure di sicurezza antincendio.
La normativa applicabile differisce a seconda che l’impresa:
• svolga o meno attività di intrattenimento e spettacolo con carattere prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande;
• abbia o meno i parametri per essere qualificata come attività a “basso rischio”.
Poiché nel caso de quo non viene svolta alcuna attività di intrattenimento, il ristorante deve applicare:
• il D.M. 3 settembre 2021 (“Minicodice”) solo se rientra nei requisiti dei luoghi a basso rischio, tra cui una superficie lorda non superiore a 1.000 mq e un affollamento non superiore a 100 occupanti;
• in tutti gli altri casi – superamento requisiti a basso rischio (es. superficie superiore 1.000 mq) – le misure del Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015.
La normativa applicabile differisce a seconda che l’impresa:
• svolga o meno attività di intrattenimento e spettacolo con carattere prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande;
• abbia o meno i parametri per essere qualificata come attività a “basso rischio”.
Poiché nel caso de quo non viene svolta alcuna attività di intrattenimento, il ristorante deve applicare:
• il D.M. 3 settembre 2021 (“Minicodice”) solo se rientra nei requisiti dei luoghi a basso rischio, tra cui una superficie lorda non superiore a 1.000 mq e un affollamento non superiore a 100 occupanti;
• in tutti gli altri casi – superamento requisiti a basso rischio (es. superficie superiore 1.000 mq) – le misure del Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015.
7) Qual è il ruolo degli addetti al servizio antincendio nei pubblici esercizi?
Gli addetti al servizio antincendio garantiscono il corretto funzionamento delle misure di sicurezza, gestiscono le emergenze, tutelano gli occupanti e svolgono un ruolo preventivo, intervenendo su comportamenti rischiosi che possono favorire l’innesco o lo sviluppo di un incendio.
8) Nel caso in cui nello stesso edificio siano presenti più pubblici esercizi, come devono essere organizzate e gestite le esercitazioni antincendio?
Il D.M. 2 settembre 2021 del Ministero dell’Interno prevede l’obbligo di redigere il piano di emergenza per i luoghi di lavoro:
• nei quali sono occupati almeno dieci lavoratori;
• aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
• rientranti tra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, come elencate nell’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011.
Quando nello stesso edificio sono presenti più datori di lavoro, ciascuno è tenuto a predisporre il proprio piano di emergenza. Tuttavia, lo stesso decreto stabilisce che le esercitazioni antincendio devono essere organizzate in modo coordinato, attraverso la collaborazione tra tutti i soggetti occupanti l’edificio, al fine di garantire una gestione efficace e coerente delle emergenze.
• nei quali sono occupati almeno dieci lavoratori;
• aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
• rientranti tra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, come elencate nell’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011.
Quando nello stesso edificio sono presenti più datori di lavoro, ciascuno è tenuto a predisporre il proprio piano di emergenza. Tuttavia, lo stesso decreto stabilisce che le esercitazioni antincendio devono essere organizzate in modo coordinato, attraverso la collaborazione tra tutti i soggetti occupanti l’edificio, al fine di garantire una gestione efficace e coerente delle emergenze.
9) Nel caso di un’azienda non soggetta all’obbligo di predisporre il piano di emergenza, quali misure minime devono essere adottate e qual è il riferimento normativo?
Qualora l’azienda non rientri nei casi in cui è obbligatoria la redazione del piano di emergenza, il datore di lavoro non è tenuto a predisporre tale piano, ma deve comunque adottare misure minime di prevenzione e gestione dell’emergenza incendio.
In particolare, il datore di lavoro è tenuto a definire le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e a riportare tali misure nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) oppure nel documento redatto secondo le procedure standardizzate ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il riferimento normativo è il D.M. 2 settembre 2021 del Ministero dell’Interno, il quale stabilisce che, anche in assenza dell’obbligo di piano di emergenza, resta ferma la necessità di adottare e documentare adeguate misure organizzative e gestionali per la gestione dell’incendio.
In particolare, il datore di lavoro è tenuto a definire le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e a riportare tali misure nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) oppure nel documento redatto secondo le procedure standardizzate ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il riferimento normativo è il D.M. 2 settembre 2021 del Ministero dell’Interno, il quale stabilisce che, anche in assenza dell’obbligo di piano di emergenza, resta ferma la necessità di adottare e documentare adeguate misure organizzative e gestionali per la gestione dell’incendio.
10) Ai fini dell’obbligo di sorveglianza sanitaria in che condizioni si configura la qualifica di lavoratore notturno?
La definizione di lavoratore notturno è contenuta nell’art. 1, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 66/2003. In base ai chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1050 del 2020, è considerato lavoratore notturno il lavoratore che “svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all’anno”.
11) La redazione del DVR è obbligatoriamente in capo al datore di lavoro? In presenza di più sedi, deve essere predisposto un DVR per ciascuna sede o può essere unico?
La valutazione dei rischi e la redazione del DVR sono responsabilità del datore di lavoro, che ne risponde direttamente. Quest’ultimo nella stesura del DVR può avvalersi dell’assistenza di professionisti della prevenzione e della protezione come il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e il medico competente nella stesura del DVR e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Per quanto riguarda le aziende con più sedi, il DVR è riferito all’unità produttiva e quindi al datore di lavoro che la gestisce. È pertanto essenziale individuare correttamente chi riveste il ruolo di datore di lavoro. A titolo di esempio, se un unico datore di lavoro gestisce più sedi (ad esempio più ristoranti nella stessa città o provincia), è possibile:
• predisporre un unico DVR valido per tutte le unità produttive;
• oppure redigere un DVR generale con una parte comune e allegati specifici per ciascuna sede, in cui siano descritti i rischi e le misure proprie di ogni unità.
La scelta della modalità organizzativa è rimessa al datore di lavoro, purché il DVR sia completo, coerente e adeguato ai rischi di tutte le sedi.
Per quanto riguarda le aziende con più sedi, il DVR è riferito all’unità produttiva e quindi al datore di lavoro che la gestisce. È pertanto essenziale individuare correttamente chi riveste il ruolo di datore di lavoro. A titolo di esempio, se un unico datore di lavoro gestisce più sedi (ad esempio più ristoranti nella stessa città o provincia), è possibile:
• predisporre un unico DVR valido per tutte le unità produttive;
• oppure redigere un DVR generale con una parte comune e allegati specifici per ciascuna sede, in cui siano descritti i rischi e le misure proprie di ogni unità.
La scelta della modalità organizzativa è rimessa al datore di lavoro, purché il DVR sia completo, coerente e adeguato ai rischi di tutte le sedi.
12) L’obbligo di nomina del medico competente e di sorveglianza sanitaria dipende dalla qualifica professionale e contrattuale (es. barista, pizzaiolo, cuoco)?
L’obbligo di sorveglianza sanitaria non dipende dalla qualifica professionale ma dalla presenza di specifici rischi professionali a cui il lavoratore è esposto, come previsto dal D. Lgs. 81/08.
Ad esempio, nel caso di rischio legato alla movimentazione manuale di carichi, qualora via sia un’esposizione a quel rischio è necessaria la sorveglianza sanitaria ovvero il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare un medico competente che valuti l’idoneità alla mansione e monitori nel tempo lo stato di salute del lavoratore esposto a quel rischio.
Ad esempio, nel caso di rischio legato alla movimentazione manuale di carichi, qualora via sia un’esposizione a quel rischio è necessaria la sorveglianza sanitaria ovvero il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare un medico competente che valuti l’idoneità alla mansione e monitori nel tempo lo stato di salute del lavoratore esposto a quel rischio.
13) Il DVR è sempre obbligatorio?
L’obbNo, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non è sempre obbligatorio. L’obbligo di redazione del DVR si applica a tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore, compresi i soggetti a essi equiparati ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Sono invece esonerate dalla redazione del DVR le realtà che non hanno dipendenti né lavoratori equiparati, come ad esempio:
• liberi professionisti che svolgono l’attività in forma autonoma;
• imprese familiari senza dipendenti, in cui i familiari non prestano attività lavorativa retribuita;
• ditte individuali senza alcun lavoratore.
Sono invece esonerate dalla redazione del DVR le realtà che non hanno dipendenti né lavoratori equiparati, come ad esempio:
• liberi professionisti che svolgono l’attività in forma autonoma;
• imprese familiari senza dipendenti, in cui i familiari non prestano attività lavorativa retribuita;
• ditte individuali senza alcun lavoratore.
Convenzioni
1. Cos’è una convenzione?
Una convenzione è un accordo speciale che offre agli associati dell'Unione la possibilità di ottenere sconti o vantaggi nell'acquisto di beni e servizi.
Gli associati possono beneficiare di due tipi di convenzioni:
Gli associati possono beneficiare di due tipi di convenzioni:
- Convenzioni locali dell’Unione: stipulate prevalentemente con aziende locali in Alto Adige.
- Convenzioni nazionali Confcommercio: valide su tutto il territorio nazionale. L'Unione può avvalersi di queste convenzioni grazie alla sua appartenenza a Confcommercio, il principale ente di rappresentanza delle imprese di turismo, commercio e servizi in Italia. Questa collaborazione permette agli associati di accedere a un'ampia rete di vantaggi e servizi a livello nazionale.
2. Chi può beneficiare delle convenzioni?
Le convenzioni possono essere utilizzate da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Quali settori coprono le convenzioni?
Le convenzioni coprono un'ampia gamma di settori, tra cui:
- Servizi energetici: convenzione con Alperia.
- Musica d’ambiente: convenzioni nazionali con SIAE e SCF.
- Acquisto e noleggio di autoveicoli.
4. Dove posso trovare le convenzioni attive?
- Convenzioni locali: disponibili sul sito dell’Unione all’indirizzo www.hds-bz.it/convenzioni.
- Convenzioni nazionali Confcommercio: consultabili sulla piattaforma Confcommercio, nella sezione "Convenzioni", all’indirizzo www.associati.confcommercio.it.
5. Come posso usufruire delle convenzioni?
Per accedere ai vantaggi delle convenzioni, segui le istruzioni specificate nella descrizione di ciascuna convenzione e, se richiesto, presenta la tessera associativa Confcommercio.
6. Come posso ottenere la tessera associativa Confcommercio?
La tessera associativa Confcommercio viene inviata in formato PDF dall’Unione dopo il pagamento della quota associativa annuale.
Dal primo aprile è disponibile anche in formato digitale:
La tua tessera è sempre disponibile nella tua area riservata "MIA Unione".
Dal primo aprile è disponibile anche in formato digitale:
- Visita il sito www.associati.confcommercio.it.
- Scarica la tessera digitale dalla sezione "Tessera".
- Salvala nel wallet iOS o su Google Play per Android.
La tua tessera è sempre disponibile nella tua area riservata "MIA Unione".
7. Posso usufruire di più convenzioni contemporaneamente?
Sì, puoi utilizzare tutte le convenzioni disponibili senza alcuna limitazione.
8. Le convenzioni hanno una scadenza?
Sì, ogni convenzione ha una durata specifica, che può variare.
È importante consultare periodicamente il sito dell’Unione e quello di Confcommercio per essere sempre aggiornati sulle nuove convenzioni e sulle scadenze di quelle già esistenti.
È importante consultare periodicamente il sito dell’Unione e quello di Confcommercio per essere sempre aggiornati sulle nuove convenzioni e sulle scadenze di quelle già esistenti.
9. La mia azienda può stipulare una convenzione con l’Unione? A chi mi posso rivolgere?
L’Unione è sempre aperta a nuove collaborazioni con fornitori di beni e servizi.
Per proporre una convenzione, contattaci via email a convenzioni@unione-bz.it.
Per proporre una convenzione, contattaci via email a convenzioni@unione-bz.it.
Obbligo di collegamento digitale registratore telematico-POS 2026
Devo sostituire il registratore di cassa per adeguarmi?
No. L’obbligo riguarda l’associazione digitale tra registratore di cassa telematico e POS. La sostituzione del registratore non è automatica e dipende dalle caratteristiche del sistema già in uso.
Cosa cambia concretamente dal 2026?
Cambia il modo in cui i pagamenti elettronici vengono collegati e gestiti a livello digitale tra POS e registratore di cassa, secondo quanto previsto dalla normativa.
Cosa significa “collegamento digitale tra registratore di cassa e POS”?
Significa che il registratore di cassa telematico e il POS devono essere riconosciuti come collegati a livello informatico. Quando un cliente paga con carta o bancomat, il pagamento viene ricondotto digitalmente al registratore di cassa, così che i dati dell’incasso risultino coerenti con quelli trasmessi all’Agenzia delle Entrate. Non è un collegamento fisico con cavi né un’operazione da effettuare a ogni pagamento: è una configurazione tecnica dei dispositivi.
Qual è la normativa che introduce questo obbligo?
L’obbligo di associazione digitale tra registratore di cassa telematico e POS è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024), articolo 1, commi 74–77, ed è in vigore dal 1° gennaio 2026.
I diritti d'autore SIAE e Scf
Diritti d´autore Siae: la convenzione dell’Unione vale anche per i pagamenti in ritardo?
Le agevolazioni, frutto dell’accordo tra l’Unione e la Siae, non saranno più valide. È previsto, inoltre, un aggravio per ritardato pagamento.
Diritti d'autore: cos’è la Siae?
La Società Italiana degli Autori ed Editori, più nota con l'acronimo Siae, è un ente di diritto pubblico preposto alla protezione e all'esercizio dei diritti d'autore (copyright). In particolare, la Siae, come prescritto nella legge sui diritti d’autore n. 633/1941 (artt.180-183), si occupa di concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di opere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, percepire i proventi derivanti dalle licenze/autorizzazioni nonché ripartire i proventi tra gli aventi diritto.
Diritti d'autore Scf: acquisendo il diritto di copia, posso fare quante copie desidero?
Si, se sono tutte finalizzate alla diffusione o alla trasmissione, se si tratta, appunto, di copie tecniche. Non è invece possibile effettuare copie che abbiano qualunque altro fine. Quindi le copie non possono essere utilizzate per essere messe in vendita. Una volta esaurito il loro scopo vanno necessariamente distrutte.
Diritti d'autore Siae: chi ha l’obbligo di pagare la Siae?
Il pagamento dei diritti Siae è previsto per gli esercizi commerciali, nei cui locali, durante il normale orario di apertura al pubblico, si diffondono esecuzioni musicali gratuite a mezzo di strumenti meccanici.
Diritti d'autore Siae: come calcolare l’importo da versare?
La misura dei compensi da corrispondere da parte di ogni impresa associata è determinata sulla base degli importi forniti annualmente dalla SIAE e
- dal mezzo tecnico utilizzato per le esecuzioni musicali,
- tenuto conto della superficie di vendita degli esercizi commerciali
- dal numero degli altoparlanti staccati ma collegati con l’apparecchio centrale.
- dal mezzo tecnico utilizzato per le esecuzioni musicali,
- tenuto conto della superficie di vendita degli esercizi commerciali
- dal numero degli altoparlanti staccati ma collegati con l’apparecchio centrale.
Diritti d'autore Siae: cosa fare in caso di variazioni?
Il bollettino prestampato della Siae non va usato nel caso vi siano state variazioni riguardanti la ragione sociale dell’esercizio, il numero di partita Iva, il tipo, il numero o il periodo di utilizzazione degli apparecchi. In questo caso è necessario mettersi in contatto con lo sportello Siae competente:
Bolzano – Via Crispi 9 – orario d’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30;
Tel: 0471 973 058
Fax: 0471 979 419
Merano – Via Cassa di Risparmio 10 – orario d’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle 11.45
Tel: 0473 236 800
Fax: 0473 236 800
Bressanone – Via Castellano 28 – orario d’apertura al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
Tel: 0472 832 079
Fax: 0472 207 364
Brunico – Via Centrale 80 – orario d’apertura al pubblico dal 15.12. a Pasqua tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 11.30 per il successivo periodo martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle 11.30
Tel: 0474 550 823
Fax: 0474 550 823
Silandro - Via Covelano 22 – orario d’apertura al pubblico lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.00; giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19
Tel: 0473 730 559
Fax: 0473 730 559
Bolzano – Via Crispi 9 – orario d’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30;
Tel: 0471 973 058
Fax: 0471 979 419
Merano – Via Cassa di Risparmio 10 – orario d’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle 11.45
Tel: 0473 236 800
Fax: 0473 236 800
Bressanone – Via Castellano 28 – orario d’apertura al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
Tel: 0472 832 079
Fax: 0472 207 364
Brunico – Via Centrale 80 – orario d’apertura al pubblico dal 15.12. a Pasqua tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 11.30 per il successivo periodo martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle 11.30
Tel: 0474 550 823
Fax: 0474 550 823
Silandro - Via Covelano 22 – orario d’apertura al pubblico lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.00; giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19
Tel: 0473 730 559
Fax: 0473 730 559
Diritti d'autore Siae: quali sono i termini e le modalità di pagamento?
Il versamento dell’importo mezzo bonifico bancario va effettuato entro il 29 febbraio 2012. In via eccezionale saranno accettati pagamenti fino al 9 marzo 2012 senza applicazione di interessi di mora e con lo sconto associativo se previsto.
Diritti d'autore: chi è la società Scf?
La legge sul diritto d'autore prevede ormai da tempo che tutti gli esercizi commerciali che effettuano la diffusione in pubblico di musica registrata e/o video (utilizzo di radio, apparecchi Tv, apparecchi Hifi, lettori Cd e Dvd, registratori, computer, server, ecc.) devono versare, oltre al compenso dovuto agli autori delle musiche (diritti d'autore Siae), anche un equo compenso a beneficio degli esecutori dei brani musicali e dei produttori discografici titolari dei diritti sulle registrazioni (cd. Diritti connessi - art. 73, L. 633/1941). Inoltre, l'art. 72, L. 633/1941 prevede il rilascio di specifica autorizzazione da parte dei titolari dei diritti per effettuare la riproduzione di registrazioni ai fini della successiva diffusione.
Per poter incassare questo equo compenso, i produttori discografici nell'anno 2000 hanno costituito la Scf (Società Consortile Fonografici). Scopo della Società Consortile è determinare la misura dell'equo compenso e provvedere alla sua raccolta e distribuzione agli aventi diritto.
Per poter incassare questo equo compenso, i produttori discografici nell'anno 2000 hanno costituito la Scf (Società Consortile Fonografici). Scopo della Società Consortile è determinare la misura dell'equo compenso e provvedere alla sua raccolta e distribuzione agli aventi diritto.
Diritti d'autore: cosa mi offre il contratto Scf?
diritti che si possono acquisire stipulando un contratto con Scf sono principalmente due:
- In primo luogo è quello di diffondere musica registrata in luoghi pubblici come negozi, sale d'attesa, aerei, alberghi, aree espositive, supermercati, ecc.
- In secondo luogo, laddove lo ritenga utile, l'utente acquisisce il diritto di fare - traendola da registrazioni originali - una copia destinata esclusivamente alla diffusione ad uso gratuito solo nei propri esercizi.
- In primo luogo è quello di diffondere musica registrata in luoghi pubblici come negozi, sale d'attesa, aerei, alberghi, aree espositive, supermercati, ecc.
- In secondo luogo, laddove lo ritenga utile, l'utente acquisisce il diritto di fare - traendola da registrazioni originali - una copia destinata esclusivamente alla diffusione ad uso gratuito solo nei propri esercizi.
Diritti d'autore: uso solo la radio e non le registrazioni, devo pagare comunque Scf?
Si, anche se l'uso è indiretto e avviene tramite radio, Tv o qualunque altro mezzo. In tutti questi casi si tratta comunque di pubblica diffusione di registrazioni musicali. È evidente che, in questo caso, è sufficiente il diritto di diffondere musica senza il diritto di copia tecnica.
Diritti d'utore: stipulo un contratto con Scf e sono in regola con Siae, posso utilizzare files scaricati da internet?
Dipende dai files. Nel caso di files scaricati tramite provider in regola con la normativa sul diritto d'autore legali, essi sono da considerare registrazioni originali, e quindi utilizzabili. Non è invece possibile utilizzare files scaricati illegalmente o copiati senza detenere l'originale.
Ho già pagato i diritti d'autore Siae. Devo pagare anche quelli Scf?
Si, si tratta di due istituzioni diverse con distinte finalità. La Siae gestisce e tutela i diritti degli autori dei brani musicali, a prescindere da chi li esegue e ne effettua una particolare registrazione. La Scf gestisce e tutela i diritti che la legge riconosce per compensare quei soggetti che - insieme agli autori - rendono possibile l'esistenza di una registrazione di una particolare esecuzione di composizioni musicali: gli artisti esecutori ed i produttori fonografici.





