FAQ
Gli esperti e consulenti dell'Unione risponderanno qui alle domande più frequenti.
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Affari legali e relazioni sindacali
1. Quando è consentito il cambio di un prodotto acquistato in negozio?
Quando un prodotto viene acquistato in negozio ed è privo di vizi, non sussiste alcun diritto al cambio. Rimane discrezione del commerciante cambiare o accettare la restituzione del prodotto come segno di cortesia. Si tratta quindi di un gesto volontario da parte del commerciante.
Anche se dal punto di vista legale non sussiste quindi un obbligo da parte del commerciante al cambio dei prodotti, molti commercianti - soprattutto durante il periodo natalizio - offrono comunque la possibilità di cambiare i prodotti acquistati. Se tale possibilità viene pubblicizzata oppure offerta in negozio, allora il commerciante si impegna espressamente a concederla. Possono essere previsti alcuni limiti: ad es. può essere escluso il cambio di prodotti scontati. In caso di limitazioni dovrà essere esposto un avviso chiaramente visibile in negozio o la limitazione potrà anche essere segnata sullo scontrino.
Anche se dal punto di vista legale non sussiste quindi un obbligo da parte del commerciante al cambio dei prodotti, molti commercianti - soprattutto durante il periodo natalizio - offrono comunque la possibilità di cambiare i prodotti acquistati. Se tale possibilità viene pubblicizzata oppure offerta in negozio, allora il commerciante si impegna espressamente a concederla. Possono essere previsti alcuni limiti: ad es. può essere escluso il cambio di prodotti scontati. In caso di limitazioni dovrà essere esposto un avviso chiaramente visibile in negozio o la limitazione potrà anche essere segnata sullo scontrino.
2. Buono o rimborso del prezzo d’acquisto?
La possibilità di concedere il cambio dei prodotti acquistati in negozio è un’azione volontaria del commerciante; pertanto, quest’ultimo è libero di scegliere se rimborsare al cliente la somma di denaro o di emettere un buono pari all’importo d’acquisto. Anche in questo caso vale quanto segue: le condizioni devono essere comunicate chiaramente al cliente in anticipo
3. Come funziona il cambio di prodotti acquistati tramite e-commerce?
La situazione è diversa nel caso della vendita di prodotti a distanza tramite e-commerce. In questo caso all’acquirente (consumatore finale) deve essere concesso un diritto di recesso. Il Codice del Consumo prevede un diritto di recesso da esercitare entro 14 giorni dal ricevimento del prodotto e quindi di restituire il prodotto, senza dover motivare la decisione. Il venditore è obbligato a concedere tale diritto e deve rimborsare al cliente l’intero prezzo d’acquisto.
Tuttavia, ci sono alcuni prodotti per i quali il diritto di recesso è escluso. Si tratta ad es. di prodotti che rischiano di deteriorarsi rapidamente e prodotti personalizzati.
Tuttavia, ci sono alcuni prodotti per i quali il diritto di recesso è escluso. Si tratta ad es. di prodotti che rischiano di deteriorarsi rapidamente e prodotti personalizzati.
4. Quanti giorni prima dell’inizio di una vendita straordinaria si possono apporre manifesti, volantini pubblicitari e preparare i cartellini dei prezzi?
I preparativi nei locali commerciali e nelle vetrine, così come l'esposizione dei nuovi cartelli dei prezzi, possono iniziare due giorni lavorativi prima dell'inizio delle vendite straordinarie, a condizione che la data di inizio della rispettiva vendita sia chiaramente indicata e annunciata pubblicamente.
Controlli di sicurezza pubblici esercizi e locali pubblico spettacolo [15.01.2026]
Convenzioni
1. Cos’è una convenzione?
Una convenzione è un accordo speciale che offre agli associati dell'Unione la possibilità di ottenere sconti o vantaggi nell'acquisto di beni e servizi.
Gli associati possono beneficiare di due tipi di convenzioni:
Gli associati possono beneficiare di due tipi di convenzioni:
- Convenzioni locali dell’Unione: stipulate prevalentemente con aziende locali in Alto Adige.
- Convenzioni nazionali Confcommercio: valide su tutto il territorio nazionale. L'Unione può avvalersi di queste convenzioni grazie alla sua appartenenza a Confcommercio, il principale ente di rappresentanza delle imprese di turismo, commercio e servizi in Italia. Questa collaborazione permette agli associati di accedere a un'ampia rete di vantaggi e servizi a livello nazionale.
2. Chi può beneficiare delle convenzioni?
Le convenzioni possono essere utilizzate da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Quali settori coprono le convenzioni?
Le convenzioni coprono un'ampia gamma di settori, tra cui:
- Servizi energetici: convenzione con Alperia.
- Musica d’ambiente: convenzioni nazionali con SIAE e SCF.
- Acquisto e noleggio di autoveicoli.
4. Dove posso trovare le convenzioni attive?
- Convenzioni locali: disponibili sul sito dell’Unione all’indirizzo www.hds-bz.it/convenzioni.
- Convenzioni nazionali Confcommercio: consultabili sulla piattaforma Confcommercio, nella sezione "Convenzioni", all’indirizzo www.associati.confcommercio.it.
5. Come posso usufruire delle convenzioni?
Per accedere ai vantaggi delle convenzioni, segui le istruzioni specificate nella descrizione di ciascuna convenzione e, se richiesto, presenta la tessera associativa Confcommercio.
6. Come posso ottenere la tessera associativa Confcommercio?
La tessera associativa Confcommercio viene inviata in formato PDF dall’Unione dopo il pagamento della quota associativa annuale.
Dal primo aprile è disponibile anche in formato digitale:
La tua tessera è sempre disponibile nella tua area riservata "MIA Unione".
Dal primo aprile è disponibile anche in formato digitale:
- Visita il sito www.associati.confcommercio.it.
- Scarica la tessera digitale dalla sezione "Tessera".
- Salvala nel wallet iOS o su Google Play per Android.
La tua tessera è sempre disponibile nella tua area riservata "MIA Unione".
7. Posso usufruire di più convenzioni contemporaneamente?
Sì, puoi utilizzare tutte le convenzioni disponibili senza alcuna limitazione.
8. Le convenzioni hanno una scadenza?
Sì, ogni convenzione ha una durata specifica, che può variare.
È importante consultare periodicamente il sito dell’Unione e quello di Confcommercio per essere sempre aggiornati sulle nuove convenzioni e sulle scadenze di quelle già esistenti.
È importante consultare periodicamente il sito dell’Unione e quello di Confcommercio per essere sempre aggiornati sulle nuove convenzioni e sulle scadenze di quelle già esistenti.
9. La mia azienda può stipulare una convenzione con l’Unione? A chi mi posso rivolgere?
L’Unione è sempre aperta a nuove collaborazioni con fornitori di beni e servizi.
Per proporre una convenzione, contattaci via email a convenzioni@unione-bz.it.
Per proporre una convenzione, contattaci via email a convenzioni@unione-bz.it.
Obbligo di collegamento digitale registratore telematico-POS 2026
Devo sostituire il registratore di cassa per adeguarmi?
No. L’obbligo riguarda l’associazione digitale tra registratore di cassa telematico e POS. La sostituzione del registratore non è automatica e dipende dalle caratteristiche del sistema già in uso.
Cosa cambia concretamente dal 2026?
Cambia il modo in cui i pagamenti elettronici vengono collegati e gestiti a livello digitale tra POS e registratore di cassa, secondo quanto previsto dalla normativa.
Cosa significa “collegamento digitale tra registratore di cassa e POS”?
Significa che il registratore di cassa telematico e il POS devono essere riconosciuti come collegati a livello informatico. Quando un cliente paga con carta o bancomat, il pagamento viene ricondotto digitalmente al registratore di cassa, così che i dati dell’incasso risultino coerenti con quelli trasmessi all’Agenzia delle Entrate. Non è un collegamento fisico con cavi né un’operazione da effettuare a ogni pagamento: è una configurazione tecnica dei dispositivi.
Qual è la normativa che introduce questo obbligo?
L’obbligo di associazione digitale tra registratore di cassa telematico e POS è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024), articolo 1, commi 74–77, ed è in vigore dal 1° gennaio 2026.
I diritti d'autore SIAE e Scf
Diritti d´autore Siae: la convenzione dell’Unione vale anche per i pagamenti in ritardo?
Le agevolazioni, frutto dell’accordo tra l’Unione e la Siae, non saranno più valide. È previsto, inoltre, un aggravio per ritardato pagamento.
Diritti d'autore: cos’è la Siae?
La Società Italiana degli Autori ed Editori, più nota con l'acronimo Siae, è un ente di diritto pubblico preposto alla protezione e all'esercizio dei diritti d'autore (copyright). In particolare, la Siae, come prescritto nella legge sui diritti d’autore n. 633/1941 (artt.180-183), si occupa di concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di opere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, percepire i proventi derivanti dalle licenze/autorizzazioni nonché ripartire i proventi tra gli aventi diritto.
Diritti d'autore Scf: acquisendo il diritto di copia, posso fare quante copie desidero?
Si, se sono tutte finalizzate alla diffusione o alla trasmissione, se si tratta, appunto, di copie tecniche. Non è invece possibile effettuare copie che abbiano qualunque altro fine. Quindi le copie non possono essere utilizzate per essere messe in vendita. Una volta esaurito il loro scopo vanno necessariamente distrutte.
Diritti d'autore Siae: chi ha l’obbligo di pagare la Siae?
Il pagamento dei diritti Siae è previsto per gli esercizi commerciali, nei cui locali, durante il normale orario di apertura al pubblico, si diffondono esecuzioni musicali gratuite a mezzo di strumenti meccanici.
Diritti d'autore Siae: come calcolare l’importo da versare?
La misura dei compensi da corrispondere da parte di ogni impresa associata è determinata sulla base degli importi forniti annualmente dalla SIAE e
- dal mezzo tecnico utilizzato per le esecuzioni musicali,
- tenuto conto della superficie di vendita degli esercizi commerciali
- dal numero degli altoparlanti staccati ma collegati con l’apparecchio centrale.
- dal mezzo tecnico utilizzato per le esecuzioni musicali,
- tenuto conto della superficie di vendita degli esercizi commerciali
- dal numero degli altoparlanti staccati ma collegati con l’apparecchio centrale.
Diritti d'autore Siae: cosa fare in caso di variazioni?
Il bollettino prestampato della Siae non va usato nel caso vi siano state variazioni riguardanti la ragione sociale dell’esercizio, il numero di partita Iva, il tipo, il numero o il periodo di utilizzazione degli apparecchi. In questo caso è necessario mettersi in contatto con lo sportello Siae competente:
Bolzano – Via Crispi 9 – orario d’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30;
Tel: 0471 973 058
Fax: 0471 979 419
Merano – Via Cassa di Risparmio 10 – orario d’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle 11.45
Tel: 0473 236 800
Fax: 0473 236 800
Bressanone – Via Castellano 28 – orario d’apertura al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
Tel: 0472 832 079
Fax: 0472 207 364
Brunico – Via Centrale 80 – orario d’apertura al pubblico dal 15.12. a Pasqua tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 11.30 per il successivo periodo martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle 11.30
Tel: 0474 550 823
Fax: 0474 550 823
Silandro - Via Covelano 22 – orario d’apertura al pubblico lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.00; giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19
Tel: 0473 730 559
Fax: 0473 730 559
Bolzano – Via Crispi 9 – orario d’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30;
Tel: 0471 973 058
Fax: 0471 979 419
Merano – Via Cassa di Risparmio 10 – orario d’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle 11.45
Tel: 0473 236 800
Fax: 0473 236 800
Bressanone – Via Castellano 28 – orario d’apertura al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
Tel: 0472 832 079
Fax: 0472 207 364
Brunico – Via Centrale 80 – orario d’apertura al pubblico dal 15.12. a Pasqua tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 11.30 per il successivo periodo martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle 11.30
Tel: 0474 550 823
Fax: 0474 550 823
Silandro - Via Covelano 22 – orario d’apertura al pubblico lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.00; giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19
Tel: 0473 730 559
Fax: 0473 730 559
Diritti d'autore Siae: quali sono i termini e le modalità di pagamento?
Il versamento dell’importo mezzo bonifico bancario va effettuato entro il 29 febbraio 2012. In via eccezionale saranno accettati pagamenti fino al 9 marzo 2012 senza applicazione di interessi di mora e con lo sconto associativo se previsto.
Diritti d'autore: chi è la società Scf?
La legge sul diritto d'autore prevede ormai da tempo che tutti gli esercizi commerciali che effettuano la diffusione in pubblico di musica registrata e/o video (utilizzo di radio, apparecchi Tv, apparecchi Hifi, lettori Cd e Dvd, registratori, computer, server, ecc.) devono versare, oltre al compenso dovuto agli autori delle musiche (diritti d'autore Siae), anche un equo compenso a beneficio degli esecutori dei brani musicali e dei produttori discografici titolari dei diritti sulle registrazioni (cd. Diritti connessi - art. 73, L. 633/1941). Inoltre, l'art. 72, L. 633/1941 prevede il rilascio di specifica autorizzazione da parte dei titolari dei diritti per effettuare la riproduzione di registrazioni ai fini della successiva diffusione.
Per poter incassare questo equo compenso, i produttori discografici nell'anno 2000 hanno costituito la Scf (Società Consortile Fonografici). Scopo della Società Consortile è determinare la misura dell'equo compenso e provvedere alla sua raccolta e distribuzione agli aventi diritto.
Per poter incassare questo equo compenso, i produttori discografici nell'anno 2000 hanno costituito la Scf (Società Consortile Fonografici). Scopo della Società Consortile è determinare la misura dell'equo compenso e provvedere alla sua raccolta e distribuzione agli aventi diritto.
Diritti d'autore: cosa mi offre il contratto Scf?
diritti che si possono acquisire stipulando un contratto con Scf sono principalmente due:
- In primo luogo è quello di diffondere musica registrata in luoghi pubblici come negozi, sale d'attesa, aerei, alberghi, aree espositive, supermercati, ecc.
- In secondo luogo, laddove lo ritenga utile, l'utente acquisisce il diritto di fare - traendola da registrazioni originali - una copia destinata esclusivamente alla diffusione ad uso gratuito solo nei propri esercizi.
- In primo luogo è quello di diffondere musica registrata in luoghi pubblici come negozi, sale d'attesa, aerei, alberghi, aree espositive, supermercati, ecc.
- In secondo luogo, laddove lo ritenga utile, l'utente acquisisce il diritto di fare - traendola da registrazioni originali - una copia destinata esclusivamente alla diffusione ad uso gratuito solo nei propri esercizi.
Diritti d'autore: uso solo la radio e non le registrazioni, devo pagare comunque Scf?
Si, anche se l'uso è indiretto e avviene tramite radio, Tv o qualunque altro mezzo. In tutti questi casi si tratta comunque di pubblica diffusione di registrazioni musicali. È evidente che, in questo caso, è sufficiente il diritto di diffondere musica senza il diritto di copia tecnica.
Diritti d'utore: stipulo un contratto con Scf e sono in regola con Siae, posso utilizzare files scaricati da internet?
Dipende dai files. Nel caso di files scaricati tramite provider in regola con la normativa sul diritto d'autore legali, essi sono da considerare registrazioni originali, e quindi utilizzabili. Non è invece possibile utilizzare files scaricati illegalmente o copiati senza detenere l'originale.
Ho già pagato i diritti d'autore Siae. Devo pagare anche quelli Scf?
Si, si tratta di due istituzioni diverse con distinte finalità. La Siae gestisce e tutela i diritti degli autori dei brani musicali, a prescindere da chi li esegue e ne effettua una particolare registrazione. La Scf gestisce e tutela i diritti che la legge riconosce per compensare quei soggetti che - insieme agli autori - rendono possibile l'esistenza di una registrazione di una particolare esecuzione di composizioni musicali: gli artisti esecutori ed i produttori fonografici.





