05/08/2025
Regolamento disciplinare per gli agenti di affari in mediazione
Con Delibera n. 84 del 23 giugno 2025, è stata approvata una versione rivista di tale codice disciplinare.
Il Regolamento disciplinare regola le modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento nei confronti degli agenti di affari in mediazione che, nell'esercizio della loro attività, violino i loro doveri o manchino a qualcuno degli obblighi che la legge impone per la loro attività o turbino il normale andamento del mercato o compiano irregolarità nell’esercizio dell’attività di mediazione. Il Regolamento completo è disponibile in allegato.
Incompatibilità
- L’attività di mediazione è incompatibile con:
- l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore,
- l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico (*) o di dipendente o collaboratore di imp
- rese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26.03.2010, n. 59 (**),
- l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione
- comunque, in situazioni di conflitto di interessi.
(**) Le imprese esercenti servizi finanziari, di cui all'art. 4 D.Lgs 59/2010, sono le seguenti:
- servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito,
- i servizi assicurativi e di riassicurazione,
- il servizio pensionistico professionale o individuale,
- la negoziazione dei titoli,
- la gestione dei fondi,
- i servizi di pagamento
- servizi di consulenza nel settore degli investimenti.
L'esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio è incompatibile con l'attività di agente di affari in mediazione.
Mediatore e amministratore di condominio
In base alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (causa C-242/23), non è da considerare, in via generale, incompatibile l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare con quella di amministratore di condominio.
In base alla Circolare n. 25145 dd. 25.07.2025 del MIMIT, non esiste dunque un’incompatibilità stabilita a priori dell’esercizio congiunto delle attività di amministratore di condomini ed agente immobiliare, limitando l’inibizione dell’attività regolamentata nel solo caso di esercizio congiunto nei confronti di uno stesso bene o di beni comparabili.
Mediatore immobiliare e mediazione creditizia
L'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli.
Nota bene
L'esercizio di attività incompatibili comporta la cancellazione dell'attività dal Registro delle imprese e quindi il divieto di esercizio dell'attività di mediazione.





