20/03/2026
Pratiche commerciali sostenibili
Vendite online: cosa cambia
Il decreto rafforza in modo significativo gli obblighi informativi per i contratti conclusi a distanza. I professionisti dovranno fornire indicazioni chiare su modalità e opzioni di consegna - comprese quelle a minore impatto ambientale - oltre a dettagli sui servizi di assistenza e post‑vendita. Diventano obbligatorie informazioni complete su durabilità e riparabilità dei prodotti, aggiornamenti software e disponibilità dei pezzi di ricambio. È inoltre prevista una comunicazione più trasparente sulla garanzia legale e, quando presente, sulla garanzia commerciale di durabilità tramite avvisi ed etichette armonizzate a livello europeo.
Sostenibilità: stop ai green claims generici
Il decreto interviene anche sulla comunicazione ambientale, introducendo divieti stringenti. Non saranno più ammesse affermazioni vaghe come “eco”, “green” o “sostenibile” se non supportate da prove solide e verificabili. Allo stesso modo, non saranno consentite etichette ambientali prive di certificazioni riconosciute, né dichiarazioni come “climate neutral” basate esclusivamente su meccanismi di compensazione. Vengono inoltre vietate comunicazioni che attribuiscono ai prodotti benefici ambientali non reali, irrilevanti o solo parziali.
Impatti pratici per chi vende online
Per gli operatori dell’e‑commerce, le conseguenze sono concrete: sarà necessario aggiornare le schede prodotto con tutte le nuove informazioni obbligatorie, rivedere le strategie di comunicazione per evitare rischi di greenwashing - ora classificato come pratica commerciale ingannevole - ed adeguare il processo di checkout ai nuovi requisiti, compresa l’indicazione esplicita di prezzo, costi e garanzie e la formula “ordine con obbligo di pagare”.
Sanzioni
Chi viola gli obblighi informativi o utilizza comunicazioni ambientali ingannevoli viene sanzionato come autore di pratiche commerciali scorrette. Le sanzioni possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo in caso di infrazioni diffuse a livello UE.





