01/07/2026

Contratti online: per le clausole vessatorie la semplice spunta potrebbe non bastare

Con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema di grande interesse per le imprese che operano tramite siti web, piattaforme digitali ed e-commerce. Secondo i giudici, la semplice selezione di una casella di spunta potrebbe non essere sufficiente a soddisfare il requisito della specifica approvazione richiesto dall’articolo 1341 del Codice civile per le clausole vessatorie.

Un consenso che deve essere dimostrabile
La Cassazione ha chiarito che l’accettazione di queste clausole deve consentire di attribuire in modo certo e inequivocabile il consenso all’utente. La semplice spunta di una casella dimostra che è stata compiuta un’azione, ma non equivale automaticamente alla sottoscrizione specifica richiesta dalla legge. Anche online, quindi, deve essere possibile dimostrare che il cliente abbia approvato consapevolmente la singola clausola.

Firma elettronica semplice: quando può bastare
La Corte precisa che non è necessario ricorrere a una firma elettronica avanzata o qualificata. Può essere sufficiente anche una firma elettronica semplice, purché il sistema adottato consenta di collegare in modo affidabile il consenso espresso dall’utente alla specifica clausola da approvare.

Le ricadute per le imprese
La pronuncia interessa molte aziende, poiché numerosi processi di registrazione e acquisto online si basano esclusivamente sulla presa visione delle condizioni generali e sulla spunta delle relative caselle di consenso. L’orientamento della Cassazione invita quindi a prestare maggiore attenzione alle modalità con cui viene raccolta l’accettazione delle clausole vessatorie.

Verificare i processi di raccolta del consenso
Le imprese che prevedono clausole vessatorie nelle proprie condizioni generali di vendita dovrebbero implementare strumenti tecnici ed informatici, che consentano di acquisire una valida firma elettronica e di documentare la specifica approvazione richiesta dalla normativa. Fare affidamento esclusivamente su una semplice casella da spuntare potrebbe, infatti, non essere più sufficiente.
 
 
 
 
 
 
 
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