03/08/2026
“Artigianale”: nuove regole per l’utilizzo del termine
Cosa prevede la nuova disciplina?
La normativa stabilisce che i riferimenti all’artigianato e all’artigianalità di prodotti e servizi possono essere utilizzati, in linea generale, esclusivamente dalle imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane, che producono o realizzano direttamente i prodotti o erogano i servizi in questione qualificati come artigianali. La disposizione riguarda in particolare la denominazione dell’impresa, le insegne, i marchi e più in generale la promozione di prodotti e servizi.
Per Albo delle imprese artigiane si intende l’apposita sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle aziende che possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di artigianato.
L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane è verificabile dalla visura camerale dell'azienda.
I chiarimenti del Ministero
Attraverso le FAQ pubblicate, il MIMIT ha fornito alcune indicazioni utili per l’applicazione concreta della norma. Tra i chiarimenti più rilevanti figurano i seguenti:
• Le imprese non artigiane (come, ad esempio, attività commerciali e pubblici esercizi), possono continuare a vendere o somministrare prodotti realizzati da imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane, promuovendoli anche come prodotti “artigianali”.
• Le FAQ affrontano inoltre l’utilizzo di formulazioni alternative, la commercializzazione di prodotti destinati ai mercati esteri e l’applicazione delle nuove regole a determinate produzioni tutelate. Espressioni quali “fatto a mano”, “di produzione propria”, “tradizionale” o formulazioni analoghe restano generalmente ammesse, purché corrispondano alla reale modalità di produzione e non risultino ingannevoli per il consumatore.
Le sanzioni previste
La corretta applicazione delle nuove disposizioni riveste particolare importanza anche sotto il profilo sanzionatorio. In caso di utilizzo non consentito di denominazioni o riferimenti riconducibili all’artigianato, la legge prevede infatti sanzioni amministrative pari all’1% del fatturato dell’impresa, con un minimo di 25.000 euro per ogni violazione accertata.
L’Unione segue con attenzione gli sviluppi normativi in materia e resta a disposizione degli associati per chiarimenti sull’applicazione delle nuove regole.
Le imprese che utilizzano espressioni quali “artigianale”, “prodotto artigianalmente”, “lavorazione artigianale” o formulazioni simili sono invitate a verificare la propria situazione specifica alla luce della nuova disciplina.
Approfondimento: FAQ del MIMIT – Domande e risposte sui riferimenti all'artigianato nella pubblicità





