Contratto collettivo nazionale
La panoramica dei diritti e doveri
Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) è la fonte del diritto del lavoro con cui le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori dipendenti fissano le principali condizioni economico normative del rapporto di lavoro. Il CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e dalle Organizzazioni Sindacali è un essenziale punto di riferimento per la gestione e regolamentazione del contratto individuale di lavoro di decine di migliaia di aziende e dipendenti del settore.
Oltre a contenere i basilari diritti e doveri che regolano il rapporto di lavoro, il CCNL disciplina la retribuzione, gli straordinari, gli orari di lavoro, i permessi, le ferie e molto altro ancora.
Una sua approfondita conoscenza e una sua corretta applicazione è pertanto indispensabile in tutte le fasi di un rapporto di lavoro.
A ciò si aggiunge la contrattazione collettiva di secondo livello. In particolare, in Alto Adige, abbiamo un Accordo Integrativo Territoriale stipulato tra l’Unione e le Organizzazioni Sindacali territoriali per integrare il CCNL e poter meglio rispondere alle particolarità e alle esigenze delle aziende e dei lavoratori del nostro territorio.
Una sua approfondita conoscenza e una sua corretta applicazione è pertanto indispensabile in tutte le fasi di un rapporto di lavoro.
A ciò si aggiunge la contrattazione collettiva di secondo livello. In particolare, in Alto Adige, abbiamo un Accordo Integrativo Territoriale stipulato tra l’Unione e le Organizzazioni Sindacali territoriali per integrare il CCNL e poter meglio rispondere alle particolarità e alle esigenze delle aziende e dei lavoratori del nostro territorio.
Download
I contenuti più rilevanti in un colpo d'occhio
Il Contratto collettivo nazionale per il terziario, la distribuzione e i servizi regola il periodo di prova, i permessi e le ferie, nonché i provvedimenti disciplinari e i periodi di preavviso per i dipendenti.
Il periodo di prova
Livello | Durata |
Q e 1° | 6 mesi |
2°, 3°, 4° e 5° | 60 giorni |
6° e 7° | 45 giorni |
Operatori vendita | 60 giorni |
La durata massima del periodo di prova è da intendersi di giorni di calendario per il Quadro ed il I livello, mentre per i restanti livelli va computata in giorni di lavoro effettivo.
Permessi e ferie
Permessi
Ferie
Permessi | Lavoratori assunti prima del 1° marzo 2011:
Per i lavoratori assunti a partire dal 1° marzo 2011 i suddetti permessi (ROL) inizialmente maturano solo in modo limitato, nella misura del:
caso): Aziende fino a 15 dipendenti:
|
Ex festività | In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite, vengono concessi a tutti i lavoratori 32 ore di permesso individuale retribuito. |
Ferie
Durata | 26 giorni lavorativi di ferie (settimana intera a 6 giorni retribuiti) |
Il preavviso
Anzianità di servizio | |||
Livello | fino a 5 anni | oltre 5 e fino a 10 anni | oltre 10 anni |
Dimissioni | |||
Q e I | 45 | 60 | 90 |
II e III | 20 | 30 | 45 |
IV e V | 15 | 20 | 30 |
VI e VII | 10 | 15 | 15 |
Licenziamento | |||
Q e I | 60 | 90 | 120 |
II e III | 30 | 45 | 60 |
IV e V | 20 | 30 | 45 |
VI e VII | 15 | 20 | 20 |
Operatori di vendita | |||
I | 30 | 45 | 60 |
II | 30 | 45 | 60 |
Nb: I periodi di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno del mese e sono espressi in giorni di calendario.
Per gli operatori di vendita, i termini di preavviso sono i medesimi sia in caso di dimissioni che di licenziamento, decorrono dalla fine
o dalla metà di ciascun mese e sono espressi in giorni.
Provvedimenti disciplinari
All’art 238 il CCNL prevede una serie di provvedimenti disciplinari:
3. La multa
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
4. La sospensione
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
5. Il licenziamento disciplinare
Salva ogni altra azione legale, il licenziamento disciplinare si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- licenziamento disciplinare senza preavviso.
3. La multa
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un'importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
4. La sospensione
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
5. Il licenziamento disciplinare
Salva ogni altra azione legale, il licenziamento disciplinare si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, primo e secondo comma, seconda parte;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
Contributi obbligatori e benefit per collaboratori e aziende
Il Contratto collettivo nazionale, oltre ai contenuti economico-normativi, prevede una serie di iniziative e servizi di welfare contrattuale a tutela del lavoratore che vengono messi a disposizione da fondi, casse ed enti specifici. Vi sono contenuti servizi sanitari integrativi, previdenza complementare, offerte formative e bilateralità. A tal fine per il datore di lavoro sono previsti i seguenti contributi obbligatori:
Ente bilaterale EBK
L'Ente Bilaterale territoriale per il settore commercio, turismo e servizi dell’Alto Adige (EbK), fondato e gestito pariteticamente dalle organizzazioni sindacali ASGB commercio, Filcams / CGIL - AGB, Fisascat / SGB-CISL, UILTuCS / UIL - SGK assieme all'Unione commercio turismo servizi Alto Adige è uno strumento nato per offrire opportunità di sviluppo al settore del commercio e dei servizi.
Fonte normativa: Art. 22 e 23 del CCNL, statuto e regolamento dell’EBK
Che cosa offre l’ente?
A quanto ammonta la contribuzione?
0,20% su paga base e contingenza, di cui
Qualora non venga versato il contributo dello 0,10% all'EbK, le ditte sono tenute a corrispondere al dipendente come elemento distinto della retribuzione un importo triplicato, cioè lo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientrante nella retribuzione di fatto. In questo caso, il dipendente e l’azienda non possono usufruire delle prestazioni dell’ente
Fonte normativa: Art. 22 e 23 del CCNL, statuto e regolamento dell’EBK
Che cosa offre l’ente?
- opportunità di sviluppo
- incentivi per gli interessi comuni dei lavoratori e delle aziende
- sostegno della conciliazione tra famiglia e lavoro
- iniziative sociali
- promozione dell’apprendistato
- vari premi
- rimborsi spese per le aziende
- misure di sostegno al reddito per i dipendenti in occasione di particolari eventi quali, per esempio, lunghi periodi di malattia
- ecc.
A quanto ammonta la contribuzione?
0,20% su paga base e contingenza, di cui
- 0,10 % a carico dell'azienda
- 0,10 % a carico del lavoratore
Qualora non venga versato il contributo dello 0,10% all'EbK, le ditte sono tenute a corrispondere al dipendente come elemento distinto della retribuzione un importo triplicato, cioè lo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientrante nella retribuzione di fatto. In questo caso, il dipendente e l’azienda non possono usufruire delle prestazioni dell’ente
Fondo Est/Mutual Help
Fondo Est è l’Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei settori affini ed ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale.
Fonte normativa: art. 104 bis del CCNL
Che cosa offre il fondo?
Questa nuova soluzione a livello territoriale non modifica in alcun modo le attività legate alla contribuzione, che rimangono invariate: aziende e consulenti del lavoro continueranno, quindi, a fare riferimento a Fondo Est.
A quanto ammonta la contribuzione?
12 euro mensili, di cui
Per le aziende che per la prima volta iscrivano i propri dipendenti al fondo, è prevista una quota una tantum, a carico dell’azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
L’azienda che ometta il versamento delle quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 16 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
Fonte normativa: art. 104 bis del CCNL
Che cosa offre il fondo?
- rimborso delle spese per visite specialistiche
- diagnostica
- pacchetto maternità
- servizi odontoiatrici
- ecc.
Questa nuova soluzione a livello territoriale non modifica in alcun modo le attività legate alla contribuzione, che rimangono invariate: aziende e consulenti del lavoro continueranno, quindi, a fare riferimento a Fondo Est.
A quanto ammonta la contribuzione?
12 euro mensili, di cui
- 10 euro a carico dell’azienda
- 2 euro a carico del dipendente
Per le aziende che per la prima volta iscrivano i propri dipendenti al fondo, è prevista una quota una tantum, a carico dell’azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
L’azienda che ometta il versamento delle quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 16 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
Formazione For.te
For.te è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione continua del Terziario.
Fonte normativa: art. 108 del CCNL
Che cosa offre il fondo?
A quanto ammonta la contribuzione?
L’adesione a For.Te non comporta costi aggiuntivi a carico del datore di lavoro
Tutte le aziende, con almeno un dipendente, che sono tenute a versare all’INPS la quota dello 0,30% per i propri dipendenti (contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria) possono aderire a For.Te. Le imprese possono infatti decidere di destinare la predetta quota dello 0,30% allo Stato oppure a Fondi interprofessionali. Per aderire a For.te basta indicare nella denuncia UNIEMENS il codice di adesione “FITE”.
Fonte normativa: art. 108 del CCNL
Che cosa offre il fondo?
- progetti formativi aziendali
- progetti formativi di settore o territoriali
- voucher (offerta formativa individuale dal catalogo online)
- conti individuali (CIA) per aziende von oltre 149 dipendenti
A quanto ammonta la contribuzione?
L’adesione a For.Te non comporta costi aggiuntivi a carico del datore di lavoro
Tutte le aziende, con almeno un dipendente, che sono tenute a versare all’INPS la quota dello 0,30% per i propri dipendenti (contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria) possono aderire a For.Te. Le imprese possono infatti decidere di destinare la predetta quota dello 0,30% allo Stato oppure a Fondi interprofessionali. Per aderire a For.te basta indicare nella denuncia UNIEMENS il codice di adesione “FITE”.
Contributi di assistenza contrattuale
I contributi di assistenza contrattuale sono dovuti alle parti sociali per la definizione del CCNL ed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro
Fonte normativa: art. 257 del CCNL
Che cosa offre il contributo?
A quanto ammonta la contribuzione?
0,80% della paga base+contingenza, di cui
Fonte normativa: art. 257 del CCNL
Che cosa offre il contributo?
- accesso all’intero sistema del CCNL:
- interlocutore per l’interpretazione e l’informazione
- rappresentanza di interessi
- certezza legale
- applicazione degli accordi territoriali
- accordo integrativo territoriale con cui si entra nelle peculiarità locali
- accordo per contratti stagionali
- premio di produttività ecc.
- scambio diretto e continuo con i sindacati, per reagire in modo tempestivo a situazioni particolari e creare i presupposti necessari (vedi ad es. contratti stagionali, fondo sanitario)
- creazione di una soluzione territoriale per un fondo sanitario
- accesso ai servizi dell’EbK
- accesso alla formazione For.te
- accesso al portale Welare a condizioni vantaggiose compresa l’assistenza e il supporto per la sua attuazione
A quanto ammonta la contribuzione?
0,80% della paga base+contingenza, di cui
- 0,40 % a carico dell'azienda
- 0,40 % a carico del lavoratore
Diventa socio e partecipa alla vita associativa
L`Unione è fatta di persone che si impegnano e partecipano alla vita associativa. Diventare socio significa rendere l`Unione ancora più forte ed offre a voi e alla vostra azienda vantaggi concreti. Uniamo le nostre forze.
Avete bisogno di più informazioni?
Il caposede dell`Unione vicino a voi si metterà in contatto con voi per rispondere alle vostre domande. Saremo lieti di ricevere anche le vostre proposte e accogliere le vostre richieste.