Contratto collettivo nazionale

La panoramica dei diritti e doveri

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) è la fonte del diritto del lavoro con cui le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori dipendenti fissano le principali condizioni economico normative del rapporto di lavoro. Il CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e dalle Organizzazioni Sindacali è un essenziale punto di riferimento per la gestione e regolamentazione del contratto individuale di lavoro di decine di migliaia di aziende e dipendenti del settore.

Oltre a contenere i basilari diritti e doveri che regolano il rapporto di lavoro, il CCNL disciplina la retribuzione, gli straordinari, gli orari di lavoro, i permessi, le ferie e molto altro ancora.
Una sua approfondita conoscenza e una sua corretta applicazione è pertanto indispensabile in tutte le fasi di un rapporto di lavoro.

A ciò si aggiunge la contrattazione collettiva di secondo livello. In particolare, in Alto Adige, abbiamo un Accordo Integrativo Territoriale stipulato tra l’Unione e le Organizzazioni Sindacali territoriali per integrare il CCNL e poter meglio rispondere alle particolarità e alle esigenze delle aziende e dei lavoratori del nostro territorio.
 
 
 
 
 
 
 

I contenuti più rilevanti in un colpo d'occhio

Il Contratto collettivo nazionale per il terziario, la distribuzione e i servizi regola il periodo di prova, i permessi e le ferie, nonché i provvedimenti disciplinari e i periodi di preavviso per i dipendenti.  
 

Il periodo di prova


Livello  Durata
Q e 1° 6 mesi
2°, 3°, 4° e 5° 60 giorni
6° e 7° 45 giorni
Operatori vendita 60 giorni

La durata massima del periodo di prova è da intendersi di giorni di calendario per il Quadro ed il I livello, mentre per i restanti livelli va computata in giorni di lavoro effettivo.
 

Permessi e ferie

Permessi

Permessi                            Lavoratori assunti prima del 1° marzo 2011:
  • 56 ore annue, nelle aziende fino a 15 dipendenti,
  • 72 ore annue, nelle aziende oltre 15 dipendenti.

Per i lavoratori assunti a partire dal 1° marzo 2011 i suddetti permessi (ROL) inizialmente
maturano solo in modo limitato, nella misura del:
  • 50%, decorsi due anni dall’assunzione;
  • 100%, decorsi quattro anni dall’assunzione.
In sostanza (e fatte salve le 32 ore a titolo di ex festività che sono riconosciuti in ogni
caso):

Aziende fino a 15 dipendenti:
  • da 0 a 2 anni = 0
  • da 2 a 4 anni = 28
  • oltre 4 anni = 56
Aziende oltre 15 dipendenti
  • da 0 a 2 anni = 0
  • da 2 a 4 anni = 39
  • oltre 4 anni = 72
Ex festività In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite, vengono concessi a tutti i lavoratori 32 ore di permesso individuale retribuito.


Ferie

Durata  26 giorni lavorativi di ferie (settimana intera a 6 giorni retribuiti)

 

Il preavviso

   Anzianità di servizio  
Livello fino a 5 anni oltre 5 e fino a 10 anni oltre 10 anni
    Dimissioni  
 Q e I 45 60 90
II e III 20 30 45
IV e V 15 20 30
VI e VII 10 15 15
     Licenziamento  
Q e I 60 90 120
II e III 30 45 60
IV e V 20 30 45
VI e VII 15 20 20
    Operatori di vendita  
I 30 45 60
II 30 45 60

Nb: I periodi di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno del mese e sono espressi in giorni di calendario.
Per gli operatori di vendita, i termini di preavviso sono i medesimi sia in caso di dimissioni che di licenziamento, decorrono dalla fine
o dalla metà di ciascun mese e sono espressi in giorni.
 

Provvedimenti disciplinari

All’art 238 il CCNL prevede una serie di provvedimenti disciplinari:

  1. biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
  2. biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
  3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
  4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
  5. licenziamento disciplinare senza preavviso.


3. La multa
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
  • ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un'importo pari all'ammontare della trattenuta;
  • esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
  • si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
  • non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

4. La sospensione
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
  • arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
  • si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
  • commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.

5. Il licenziamento disciplinare
Salva ogni altra azione legale, il licenziamento disciplinare si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
  • assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
  • recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
  • grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, primo e secondo comma, seconda parte;
  • infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
  • l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
  • l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro;
  • la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
 

Contributi obbligatori e benefit per collaboratori e aziende

Il Contratto collettivo nazionale, oltre ai contenuti economico-normativi, prevede una serie di iniziative e servizi di welfare contrattuale a tutela del lavoratore che vengono messi a disposizione da fondi, casse ed enti specifici. Vi sono contenuti servizi sanitari integrativi, previdenza complementare, offerte formative e bilateralità. A tal fine per il datore di lavoro sono previsti i seguenti contributi obbligatori:
 
 
 
 
 
 
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Il caposede dell`Unione vicino a voi si metterà in contatto con voi per rispondere alle vostre domande. Saremo lieti di ricevere anche le vostre proposte e accogliere le vostre richieste.
 
 

Dott.ssa Jasmin Lumetta

Affari legali e relazioni sindacali
Capoarea
Sede: Bolzano
 
T: 0471 310 422
E-mail:
 
 
 
 
 

Dott.ssa Lisa Baumgartner

Affari legali e relazioni sindacali
Collaboratrice
Sede: Bolzano
 
T: 0471 310 423
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