La legge sul diritto d'autore prevede ormai da tempo che tutti gli esercizi commerciali che effettuano la diffusione in pubblico di musica registrata e/o video (utilizzo di radio, apparecchi Tv, apparecchi Hifi, lettori Cd e Dvd, registratori, computer, server, ecc.) devono versare, oltre al compenso dovuto agli autori delle musiche (diritti d'autore Siae), anche un equo compenso a beneficio degli esecutori dei brani musicali e dei produttori discografici titolari dei diritti sulle registrazioni (cd. Diritti connessi - art. 73, L. 633/1941). Inoltre, l'art. 72, L. 633/1941 prevede il rilascio di specifica autorizzazione da parte dei titolari dei diritti per effettuare la riproduzione di registrazioni ai fini della successiva diffusione.
Per poter incassare questo equo compenso, i produttori discografici nell'anno 2000 hanno costituito la Scf (Società Consortile Fonografici). Scopo della Società Consortile è determinare la misura dell'equo compenso e provvedere alla sua raccolta e distribuzione agli aventi diritto.