05/06/2025
Agenti e rappresentanti di commercio, firmato il Nuovo Accordo economico collettivo
“Ora diritto alla provvigione anche sulle vendite Online!”
L'accordo si propone di fare chiarezza e di aggiornare il contratto di agenzia in relazione all'evoluzione dell'attività di promozione e rappresentanza, con l'obiettivo di rendere più stabile, duraturo e produttivo il rapporto di collaborazione tra agente e casa mandante.
Soddisfazione da parte della presidente degli agenti e rappresentanti di commercio nell’Unione, Elena Montagnoli: “Questo nuovo Accordo Economico Collettivo è un passo fondamentale per la nostra categoria. Abbiamo finalmente sancito il diritto alla provvigione anche sulle vendite online, riconoscendo l'evoluzione del nostro lavoro e la necessità di adeguare i contratti alle nuove realtà del mercato. Con questo accordo, abbiamo rafforzato le tutele per gli agenti e promosso un rapporto di collaborazione più equilibrato e proficuo con le case mandanti, creando le basi per un futuro più stabile e sereno per tutti i professionisti del settore.”
Le novità più importanti dell'AEC
- Tra le innovazioni di maggiore rilievo, per la prima volta viene esplicitamente riconosciuto il diritto alla provvigione anche sulle vendite online. Questo valorizza il concetto di esclusiva di zona e l'attività di promozione diffusa svolta dagli agenti, che oggi si conclude anche con vendite tramite e-commerce, un canale sempre più rilevante.
- Un'altra novità significativa è il riconoscimento del diritto alle indennità per gli agenti che operano in forma di società di persone in caso di pensionamento o invalidità del socio.
- L'intero testo dell'AEC è stato sottoposto a un'attenta manutenzione normativa, con l'obiettivo di renderlo più attuale e rispondente alle esigenze concrete di mandanti e agenti. Il tema delle variazioni contrattuali è stato oggetto di una revisione sostanziale, in linea con i sempre più repentini cambi dei mercati e l'esigenza di equilibrio tra le parti. Tutte le somme corrisposte dalla casa mandante sono ora computabili ai fini del calcolo dei singoli istituti contrattuali; il calcolo delle indennità di fine rapporto è stato reso più equo e sono previste maggiori tutele per gli agenti nei casi di malattia, maternità e paternità.
- A tutela dei giovani agenti di commercio è stata introdotta una limitazione all'uso dei contratti a tempo determinato, favorendo così la stabilizzazione dei rapporti. È stato rafforzato anche l'obbligo per la preponente di fornire all'agente tutti i dati relativi ai risultati ottenuti nella propria zona di competenza, garantendo maggiore trasparenza.
- Infine, è stato aggiornato il calcolo del FIRR (Fondo indennità risoluzione rapporto), che era rimasto fermo ai valori del 1989 (36 anni fa), adeguandolo così all'attuale contesto economico.





