Si, si tratta di due istituzioni diverse con distinte finalità. La Siae gestisce e tutela i diritti degli autori dei brani musicali, a prescindere da chi li esegue e ne effettua una particolare registrazione. La Scf gestisce e tutela i diritti che la legge riconosce per compensare quei soggetti che - insieme agli autori - rendono possibile l'esistenza di una registrazione di una particolare esecuzione di composizioni musicali: gli artisti esecutori ed i produttori fonografici.
diritti che si possono acquisire stipulando un contratto con Scf sono principalmente due:
- In primo luogo è quello di diffondere musica registrata in luoghi pubblici come negozi, sale d'attesa, aerei, alberghi, aree espositive, supermercati, ecc.
- In secondo luogo, laddove lo ritenga utile, l'utente acquisisce il diritto di fare - traendola da registrazioni originali - una copia destinata esclusivamente alla diffusione ad uso gratuito solo nei propri esercizi.
Si, anche se l'uso è indiretto e avviene tramite radio, Tv o qualunque altro mezzo. In tutti questi casi si tratta comunque di pubblica diffusione di registrazioni musicali. È evidente che, in questo caso, è sufficiente il diritto di diffondere musica senza il diritto di copia tecnica.
Dipende dai files. Nel caso di files scaricati tramite provider in regola con la normativa sul diritto d'autore legali, essi sono da considerare registrazioni originali, e quindi utilizzabili. Non è invece possibile utilizzare files scaricati illegalmente o copiati senza detenere l'originale.
Si, se sono tutte finalizzate alla diffusione o alla trasmissione, se si tratta, appunto, di copie tecniche. Non è invece possibile effettuare copie che abbiano qualunque altro fine. Quindi le copie non possono essere utilizzate per essere messe in vendita. Una volta esaurito il loro scopo vanno necessariamente distrutte.
La legge sul diritto d'autore prevede ormai da tempo che tutti gli esercizi commerciali che effettuano la diffusione in pubblico di musica registrata e/o video (utilizzo di radio, apparecchi Tv, apparecchi Hifi, lettori Cd e Dvd, registratori, computer, server, ecc.) devono versare, oltre al compenso dovuto agli autori delle musiche (diritti d'autore Siae), anche un equo compenso a beneficio degli esecutori dei brani musicali e dei produttori discografici titolari dei diritti sulle registrazioni (cd. Diritti connessi - art. 73, L. 633/1941). Inoltre, l'art. 72, L. 633/1941 prevede il rilascio di specifica autorizzazione da parte dei titolari dei diritti per effettuare la riproduzione di registrazioni ai fini della successiva diffusione.
Per poter incassare questo equo compenso, i produttori discografici nell'anno 2000 hanno costituito la Scf (Società Consortile Fonografici). Scopo della Società Consortile è determinare la misura dell'equo compenso e provvedere alla sua raccolta e distribuzione agli aventi diritto.
La Società Italiana degli Autori ed Editori, più nota con l'acronimo Siae, è un ente di diritto pubblico preposto alla protezione e all'esercizio dei diritti d'autore (copyright). In particolare, la Siae, come prescritto nella legge sui diritti d’autore n. 633/1941 (artt.180-183), si occupa di concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di opere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, percepire i proventi derivanti dalle licenze/autorizzazioni nonché ripartire i proventi tra gli aventi diritto.
Il pagamento dei diritti Siae è previsto per gli esercizi commerciali, nei cui locali, durante il normale orario di apertura al pubblico, si diffondono esecuzioni musicali gratuite a mezzo di strumenti meccanici.
La misura dei compensi da corrispondere da parte di ogni impresa associata è determinata sulla base degli importi forniti annualmente dalla SIAE e
- dal mezzo tecnico utilizzato per le esecuzioni musicali,
- tenuto conto della superficie di vendita degli esercizi commerciali
- dal numero degli altoparlanti staccati ma collegati con l’apparecchio centrale.
Il versamento dell’importo mezzo bonifico bancario va effettuato entro il 29 febbraio 2012. In via eccezionale saranno accettati pagamenti fino al 9 marzo 2012 senza applicazione di interessi di mora e con lo sconto associativo se previsto.
Il bollettino prestampato della Siae non va usato nel caso vi siano state variazioni riguardanti la ragione sociale dell’esercizio, il numero di partita Iva, il tipo, il numero o il periodo di utilizzazione degli apparecchi. In questo caso è necessario mettersi in contatto con lo sportello Siae competente:
Bolzano – Via Crispi 9 – orario d’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30;
Tel: 0471 973 058
Fax: 0471 979 419
Merano – Via Cassa di Risparmio 10 – orario d’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle 11.45
Tel: 0473 236 800
Fax: 0473 236 800
Bressanone – Via Castellano 28 – orario d’apertura al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
Tel: 0472 832 079
Fax: 0472 207 364
Brunico – Via Centrale 80 – orario d’apertura al pubblico dal 15.12. a Pasqua tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 11.30 per il successivo periodo martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle 11.30
Tel: 0474 550 823
Fax: 0474 550 823
Silandro - Via Covelano 22 – orario d’apertura al pubblico lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.00; giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19
Tel: 0473 730 559
Fax: 0473 730 559
Alimentari - Contrassegnare correttamente gli allergeni
L’identificazione dei generi alimentari è regolamentata in modo obbligatorio e unitario a livello europeo anche per quanto riguarda la dichiarazione degli allergeni. Per questo motivo gli esercizi di ristorazione, le gelaterie, i panifici e gli altri operatori del settore che offrano in vendita prodotti sfusi devono contrassegnarli in modo da mettere sull’avviso le persone affette da allergie. In tal modo si garantisce alle persone interessate la necessaria soglia di sicurezza, creando maggiore trasparenza e, quindi, maggior fiducia da parte della clientela.
Il nuovo regolamento comunitario sui prodotti alimentari (1169/2011) è entrato in vigore il 13 dicembre 2014 e regolamenta l’etichettatura dei generi alimentari in tutti i Paesi membri. In una sua circolare, il Ministero della salute ha richiamato l’attenzione degli interessati sulla corretta attuazione del regolamento comunitario, chiarendo che l’obbligo di informazione sugli allergeni sussiste anche per i ristoranti, le mense, i servizi di catering, i bar e gli alberghi.
L’Unione europea ha predisposto un elenco di 14 allergeni alimentari della cui esistenza è obbligatoria la segnalazione al consumatore. Anche in tutte le pietanze e le bevande vanno indicati gli allergeni presenti. La scelta delle modalità della segnalazione va lasciata all’esercente. Le informazioni possono venir riportate nei menù, nelle liste dei cibi e delle bevande, in specifici registri, su tabelle o anche su supporti digitali. L’unico vincolo è che le informazioni siano ben visibili e facilmente accessibili al consumatore finale. Non è più sufficiente la sola elencazione degli allergeni senza una loro attribuzione allo specifico alimento o bevanda. Presso l’esercizio la relativa documentazione deve essere disponibile in forma scritta, anche se le informazioni possono venir comunicate verbalmente.
Per offrire agli ospiti il miglior servizio occorre mettere il personale a conoscenza della documentazione relativa agli allergeni. L`Unione consiglia di nominare un responsabile all’interno dell’azienda, al quale tutti i collaboratori possano rivolgersi.
Nel contrassegnare nel suo complesso una pietanza occorre stare molto attenti. Se, per esempio, nel cucinare la carne la si fa sfumare con il vino bianco, occorre documentare anche questo ingrediente, ovvero segnalare l’allergene che contiene, cioè il solfito. Particolare attenzione va riservata ai prodotti semilavorati confezionati non freschi. Qui occorre stare particolarmente attenti ai singoli ingredienti, e quindi ai relativi allergeni. Né si può dimenticare la dichiarazione degli allergeni presenti nelle bevande.
Vendita sfusa di prodotti di pasticceria, da forno e gelati
Attualmente gli ingredienti e gli allergeni presenti nei prodotti di pasticceria, da forno e gelati possono essere indicati per mezzo del cosiddetto “Cartello unico”. Esso va apposto nelle immediate vicinanze del prodotto e deve contenere quanto segue:
Descrizione del gruppo di prodotti (secondo DM 20.12.1994)
Ingredienti con evidenziazione degli allergeni (p.es. in grassetto)
Nel caso di prodotti facilmente deperibili: condizioni di conservazione (p.es. conservare in frigorifero) e indicazioni sulla scadenza in giorni
Nome e indirizzo dell’azienda (anche per mezzo di timbro)
Data
Ai propri associati l’Unione mette a disposizione la lista obbligatoria degli ingredienti per i prodotti di pasticceria, il pane e i prodotti da forno nonché i gelati. I cartelli sono gratuiti e possono esseri ordinati online.
Vendita sfusa di altri alimenti che non siano prodotti di pasticceria, da forno o gelati
Tali prodotti devono essere oggetto di indicazione singola, come del resto già avviene (cioè non per mezzo del Cartello unico). Nella maggior parte dei supermercati, nelle immediate vicinanze delle teche di vendita degli alimentari sfusi, è presente il cosiddetto “Libro degli ingredienti”, che contiene il nome del prodotto e la relativa lista degli ingredienti con l’evidenziazione degli allergeni.
Vendita di alimentari tramite distributori automatici (distributore automatico di caffè, pane, carne, etc)
Gli alimentari confezionati venduti tramite distributore automatico devono essere esaurientemente etichettati secondo quanto prevede il Regolamento UE 1169/2011. Per alimentari preconfezionati (in pellicola protettiva, pellicola trasparente, foglio d’alluminio) vale quanto segue: sul distributore automatico deve essere apposta un’etichetta con le seguenti informazioni:
Nome di ciascun prodotto,
Ingredienti con evidenziazione degli allergeni,
Nome e indirizzo del responsabile dell’impianto/distributore.
Nel caso dei distributori automatici di caffè bisogna badare all’eventuale contaminazione con allergeni (p.es.: il caffè espresso può contenere tracce di latte). Di conseguenza consigliamo di apporre il suggerimento “Kann Spuren von Milch enthalten – Può contenere tracce di latte”.
Se l’identificazione degli allergeni manca oppure non è corretta, a pagare sarà l’esercente responsabile. Se un cliente dovesse avere una reazione allergica e l'imprenditore avesse omesso l'obbligo di informazione, dovrà rispndere dei danni, dei costi ospedalieri e dell'eventuale invalidità. Il NAS (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) e i competenti ispettori dell’Ufficio igiene effettuano controlli nell’intero territorio provinciale.
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