Codice del commercio

Il 10 giugno 2022 è entrato in vigore il regolamento di esecuzione della LP n. 12/2019 “Codice del commercio”. Il regolamento (Decreto del Presidente della Provincia del 23 maggio 2022 n. 12 – vedi tra i download) stabilisce le norme tecniche per l’attuazione del Codice del commercio in modo che possa essere applicato correttamente e pienamente. Il regolamento di esecuzione è composto da 59 articoli e contiene, tra l’altro, alcune novità per regolare le vendite straordinarie e le vendite sottocosto. Le vendite straordinarie sono vendite di liquidazione, vendite di fine stagione o saldi e vendite promozionali.

Vendite di liquidazione
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo in presenza di determinate circostanze/eventi. Questi sono previsti dall’articolo 45 della LP n. 12/2019 e sono:
cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altri locali, trasformazione o rinnovo dei locali di vendita, anniversario dell’azienda ogni dieci anni. L’oggetto della vendita è costituito da tutti i beni esposti per la vendita dal commerciante. Nei casi di cessazione dell’attività commerciale, trasferimento dell’azienda in un altro locale nonché trasformazione o rinnovo dei locali di vendita, al termine della vendita di liquidazione deve seguire l’immediata chiusura dell’esercizio commerciale.

Per fare una vendita di liquidazione, è necessario inviare una comunicazione preventiva al Comune competente per territorio tramite lo sportello unico per le attività commerciali almeno 10 giorni prima dell’inizio della vendita in questione. La comunicazione deve specificare le date di inizio e fine della vendita, per un periodo non superiore a 6 settimane.

A differenza del regolamento precedente, secondo il quale le vendite di liquidazione non potevano essere effettuate nel mese di dicembre e nei 20 giorni precedenti l’inizio delle vendite di fine stagione, ora possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno.

Vendite di fine stagione
Le vendite di fine stagione o saldi si riferiscono ad articoli stagionali o di moda che subirebbero una significativa svalutazione se non venduti entro la stagione o un determinato periodo.
Questi saldi possono essere effettuati solo in due periodi all’anno, stabiliti dalla Camera di commercio a seconda del settore merceologico e delle singole zone dell’Alto Adige. Con delibera della Giunta provinciale del 26 novembre 2024 è stato deciso che “L’allestimento del punto vendita, comprese le vetrine esterne, è consentito nei tre giorni precedenti l’inizio delle vendite sottocosto e delle vendite straordinarie”.

Vendite promozionali
Per quanto riguarda la vendita promozionale, la nuova normativa prevede notevoli semplificazioni e liberalizzazioni rispetto a quella precedentemente in vigore.

Infatti, questa vendita non è più soggetta a comunicazione preventiva o di altro tipo.
Inoltre, tutti gli articoli possono essere messi in vendita dai commercianti al dettaglio a condizioni vantaggiose e non solo un numero limitato.

Inoltre, le vendite promozionali non devono più essere effettuate in un periodo di tempo prestabilito.

Le vendite promozionali non possono comunque essere effettuate nei 20 giorni precedenti l’inizio di una vendita stagionale e nel mese di dicembre con prodotti stagionali del settore merceologico “non alimentare” che sono oggetto della vendita di fine stagione o dei saldi. Pertanto, le vendite promozionali di prodotti alimentari e non alimentari che non hanno carattere stagionale e quindi non sono soggette a saldi stagionali possono essere effettuate in qualsiasi momento dell’anno.

Vendite sottocosto
Per quanto riguarda le vendite sottocosto, l’articolo 48 del Codice del commercio fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2001, n. 218.
Di seguito sono riportati alcuni dei punti principali del Decreto sulle vendite sottocosto:
il Decreto non si applica al commercio all’ingrosso e alle forme speciali di vendita, la vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio, può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno solare, non può avere una durata superiore a dieci giorni e il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta, non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti (20) giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno solare, è vietata la vendita sottocosto da parte di un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza. In deroga a queste disposizioni, le vendite sottocosto sono in ogni caso consentite per i seguenti prodotti:

prodotti alimentari freschi e deperibili, prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, prodotti tipici delle festività tradizionali, trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione, prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita, in caso di:
ricorrenza dell’apertura dell’esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l’esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale, apertura di un nuovo esercizio commerciale, avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione, modifica e integrazione dell’insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa. Le vendite sottocosto non possono essere effettuate nei 20 giorni precedenti l’inizio di una vendita di fine stagione e nel mese di dicembre. Sono esenti da questo divieto le vendite sottocosto per i prodotti appena citati, per i quali la vendita è comunque consentita.

Pubblicità dei prezzi
Sia per le vendite straordinarie che per le vendite sottocosto, il prezzo deve essere indicato sui beni oggetto di tali vendite come segue:
il normale prezzo di vendita, lo sconto o il ribasso espresso in percentuale, il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso. Solo nel caso di una vendita straordinaria o di una vendita sottocosto è consentita l’esposizione di un articolo con due prezzi diversi.